Contributi dipendenti pubblici: con la pubblicazione del messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli effetti in seguito alle modifiche che sono state apportate alla normativa vigente in materia per quanto riguarda la sospensione dei termini di prescrizione e del regime sanzionatorio per gli obblighi contributivi in favore dei lavoratori dipendenti che operano all’interno delle pubbliche amministrazioni.
A tal proposito, nello specifico, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito agli adempimenti contributivi relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004.
Il suddetto messaggio dell’Istituto, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 16, lett. a), e all’interno dell’art. 1, comma 17, del decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023 (c.d. Decreto Milleproroghe).
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 1, commi da 131 a 133, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).
Contributi dipendenti pubblici: l’INPS comunica l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicati di recente all’interno della circolare n. 92 del 17 novembre 2023 da parte dell’INPS, l’Istituto stesso ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 di:
- i termini di prescrizione relativi ai contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che si riferiscono ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici;
- i termini di prescrizione relativi ai contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni alla Gestione separata;
- il regime sanzionatorio di cui all’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
In seguito, poi, sono state apportate delle modifiche alla normativa di riferimento e, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dovuto necessariamente adeguare il contenuto della precedente circolare n. 92 del 2023 alle nuove disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legge che abbiamo richiamato durante il corso del precedente paragrafo.
Nello specifico, si tratta del decreto legge n. 215 del 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.
In particolare, l’art. 1, comma 16, lett. a), del sopra citato decreto, ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 3, comma 10 bis, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, andando a posticipare i periodi retributivi per i quali è prevista l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei contributi dovuti per i dipendenti pubblici dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.
Inoltre, l’INPS ha comunicato anche che è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione inizialmente previsti fino al termine dell’anno 2023 sia per quanto riguarda la contribuzione relativa ai trattamenti pensionistici che per quanto riguarda i contributi relativi alle seguenti prestazioni previdenziali:
- il trattamento di fine servizio;
- il trattamento di fine rapporto.
L’art. 1, comma 17, del decreto legge n. 215 del 2023, invece, ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, andando a prevedere la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 dell’inapplicabilità delle sanzioni civili.