Pensioni, anche per il 2024 persiste l’incompatibilità (o incumulabilità) dei redditi da lavoro con quota 100, quota 102 e uscita anticipata flessibile (quota 103, in vigore dal 1° gennaio 2023). È l’Inps che è tornata a spigare che non si possa continuare a lavorare o trovare un nuovo lavoro se già si percepisce una pensione con queste formule di pensionamento anticipato.
Il divieto di lavorare durante la fruizione del trattamento previdenziale Inps persiste dal momento di decorrenza di una delle tre quote fino al momento di maturazione della pensione di vecchiaia. Nel periodo di incumulabilità, peraltro, l’Inps riconosce solo delle eccezioni in ottica di svolgimento di un’attività lavorativa. Ma si tratta di ipotesi ben delimitate. L’Inps ha ribadito le regole in una nuova circolare.
Pensioni 2024: quota 100, quota 102 e anticipata flessibile incompatibili con un lavoro
Non si potrà continuare a lavorare o iniziare un nuovo lavoro per i percettori delle pensioni con canali di uscita anticipata quali la quota 100, la quota 102 e l’anticipata flessibile, ovvero la quota 103, entrata in vigore il 1° gennaio 2023 e confermata per il 2024, con specifiche strette. Non si può quindi svolgere un lavoro alle dipendenze o autonomo nel periodo di fruizione della pensione con una delle quote. Il divieto persiste dal momento di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti utili per la pensione di vecchiaia, per il 2024 fissati in 67 anni di età unitamente a 20 anni di contributi.
A tal proposito, l’Istituto di previdenza precisa che “per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo”.
Pensioni 2024 quota 103 incompatibile con il lavoro: cosa spiega l’Inps?
Nella comunicazione, l’istituto di previdenza spiega, inoltre, le attività svolte per informare i pensionati. Infatti, i percettori di pensione ricevono informazioni circa il regime di non cumulabilità dei redditi da lavoro con la fruizione del trattamento di pensione “nel momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa”.
In effetti, i percettori di pensione con una delle tre formule di pensionamento anticipato, prima del compimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’Istituto di previdenza l’eventuale maturazione di redditi da lavoro, sia alle dipendenze che da autonomi, “che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione”.
Quali sono i limiti del cumulo della pensione con i redditi da lavoro?
Peraltro, l’Inps ribadisce che casi di cumulabilità di reddito da pensione con quota 100, quota 102 e uscita anticipata flessibile e lavoro sono ammissibili se la maturazione di quest’ultimo reddito derivi da un lavoro autonomo di tipo occasionale, nel limite di 5mila euro di compenso lordo all’anno.
Entro questo tetto sono inclusi anche gli eventuali redditi riconducibili ad attività svolte nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e i susseguenti al compimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Cosa rischia chi lavora e percepisce una pensione?
Nel caso in cui il fruitore della pensione con quota 100, quota 102 e uscita anticipata flessibile dovesse non rispettare il divieto di cumulo di redditi da lavoro e da pensione, l’Istituto di previdenza sospende il trattamento pensionistico e recupera le mensilità indebitamente versate a favore del pensionato.
Più nello specifico, se il lavoro svolto non dovesse essere occasionale o i guadagni dovessero superare i 5.000 euro all’anno, si arriverebbe alla sospensione del pagamento della pensione da parte dell’Inps. Tale sospensione perdurerebbe nell’anno in cui il pensionato produca redditi da lavoro, con recupero delle rate annuali già pagate dall’Inps. Infine, chi percepisce una pensione deve dare comunicazione all’Istituto di previdenza immediatamente.