Nel mirino dei controlli fiscali c’è il Superbonus 110. Molte sono le novità introdotte dalla nuova riforma fiscale (decreto delegato n. 13/2024), con nuovi controlli diretti ai crediti fiscali indebitamente percepiti o utilizzati non conformemente a quanto stabilito dalla norma.

Cambia la disciplina dei controlli sui crediti non spettanti, a cui si applica il medesimo atto di recupero previsto per i crediti inesistenti. Non solo. L’Agenzia delle Entrate, per l’atto di recupero, prende in considerazione anche l’opzione dell’accertamento con adesione.

In questo modo, l’atto di recupero prevede la medesima disciplina degli atti di contestazione, con la possibilità di ottenere la sanzione in regime agevolato.

Novità e cambiamenti nei controlli fiscali che investono in pieno il Superbonus 110. Vediamo insieme come funziona l’attività di recupero del 101 operata dall’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110 nuovi controlli fiscali

L’Agenzia delle Entrate, attraverso l’atto di recupero, contesta l’assenza dei requisiti necessari per legittimare il beneficio fiscale del Superbonus 110 ottenuto tramite sconto in fattura o cessione del credito.

Nel merito, l’articolo 13, comma 5 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, recita:

“Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, è applicata una sanzione che va dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste dal presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633”.

L’Amministrazione Finanziaria procede a emettere gli atti di recupero in presenza di presunzioni di crediti inesistenti, cioè dove mancano i presupposti oggettivi e soggettivi necessari per giustificare l’agevolazione fiscale.

Che controlli fanno per il Superbonus 110?

Il fisco verifica l’utilizzo del Superbonus come detrazione dall’imposta in dichiarazione dei redditi, conforme alle disposizioni della norma. In linea generale, i controlli sono basati sulla natura documentale, fiscale e tributaria e non sono volti ad accertare la natura urbanistica.

I controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate sono volti a verificare l’inesistenza del credito, ovvero l’assenza totale o parziale del presupposto costitutivo, la cui assenza non risulta evidenziabile dai controlli automatici. Se vengono meno i criteri costitutivi del 110, viene evidenziata la presenza di crediti inesistenti, per i quali si procede con il recupero ordinario.

In base a quanto sancito dall’articolo 27, comma 16, del Decreto Legge n. 185/2008, l’atto per il recupero del credito inesistente deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Nello specifico, il succitato articolo recita:

“Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo”.

Alla luce di queste considerazioni, l’atto di recupero dei crediti derivanti dallo sconto in fattura o dalla cessione del credito del Superbonus 110 può essere notificato otto anni dopo il loro utilizzo.

Cosa controlla l’Agenzia delle Entrate per il Superbonus?

In linea generale, i controlli per il Superbonus 110 riguardano la presenza di diversi documenti, tra cui:

  • fatture o ricevute fiscali: prova delle spese sostenute per gli interventi edilizi;
  • ricevuta del bonifico postale o bancario come mezzo di pagamento degli interventi edilizi e così via.

I controlli sul 110 sono regolamentati dall’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020. Nel caso di credito inesistente, il controllo viene diretto al recupero dell’importo del bonus goduto e non dovuto, a cui si applicano i maggiori interessi e una sanzione del 100 per cento.

Va detto che, per le violazioni formali, non si applica la decadenza del beneficio fiscale, in quanto i controlli si basano sulle irregolarità od omissioni riscontrate. Se, invece, le violazioni sono rilevanti, si attiva la decadenza dal beneficio fiscale per il singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Tuttavia, importanti novità sono state introdotte nella riforma fiscale.

Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l’Agenzia delle Entrate applica le disposizioni contenute nell’articolo 38-bis del DPR 600/73. Nello specifico, in deroga alle disposizioni vigenti per gli atti di recupero. In sintesi, il succitato articolo recita:

“per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, l’ufficio può emanare un apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente;

si applicano le sanzioni agevolate previste dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

l’atto emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, utilizzati, in tutto o in parte, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;

il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo;

anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. L’atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.”