A partire dal 1 gennaio 2024, il reddito di cittadinanza è stato superato da nuove disposizioni in materia di inclusione sociale e occupazione.

Nuovo Reddito di cittadinanza 2024

  • A partire dal 1 gennaio 2024, i nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro, che includono almeno una persona minorenne, con disabilità, over 60 o in condizioni di svantaggio certificate dalla pubblica amministrazione, possono richiedere l’Assegno di Inclusione (AdI) per 18 mesi, con possibilità di rinnovo. Entrambe le nuove disposizioni impongono l’osservanza di ulteriori requisiti, tra cui quelli relativi alla condizione economica, cittadinanza, residenza e soggiorno.
  • Dal 1 settembre 2023, individui compresi tra i 18 e i 59 anni, appartenenti a nuclei familiari con un ISEE non superiore a 6.000 euro annui, possono accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Questa opportunità è estesa anche ai componenti dei nuclei familiari che non soddisfano i requisiti per ottenere l’Assegno di inclusione o coloro che già ricevono l’Assegno di Inclusione e scelgono di partecipare ai programmi di politiche attive per il lavoro. Tuttavia, è richiesto che risultino esclusi dalla scala di equivalenza utilizzata per calcolare il beneficio e che siano esenti dagli obblighi di attivazione dell’ADI.

Assegno di Inclusione, come funziona?

L’Assegno di Inclusione (AdI) offre un contributo economico che comprende un’aggiunta al reddito fino a 6.000 euro annui, moltiplicato per la scala di equivalenza in base ai componenti del nucleo familiare, con un importo minimo di 480 euro. Inoltre, prevede un supplemento per l’affitto fino a un massimo di 3.360 euro annui, o 1.800 euro per nuclei familiari composti da individui con più di 67 anni o con gravi disabilità o non autosufficienza. Il contributo sarà erogato attraverso la Carta ADI di inclusione elettronica, consentendo prelievi e un unico bonifico per l’affitto o il mutuo.

L’assegno di inclusione avrà una durata di 18 mesi, con una pausa di 1 mese e possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, sempre con 1 mese di pausa. Nel caso di avvio di un’attività lavorativa, l’assegno ADI sarà cumulabile con i redditi correlati fino a 3.000 euro annui, che devono essere comunicati all’INPS. Nei primi due mesi di variazione del reddito, l’assegno ADI è comunque garantito.

Il nuovo assegno di inclusione 2024 è destinato ai nuclei familiari con membri che presentano disabilità, sono minorenni, hanno almeno 60 anni di età o si trovano in condizioni di svantaggio inserite in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati. I richiedenti possono essere cittadini italiani, cittadini europei o loro familiari, cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Non devono essere sottoposti a misure cautelari personali o di prevenzione, né avere sentenze definitive di condanna o patteggiamento secondo il codice di procedura penale nei 10 anni precedenti la richiesta. La famiglia deve avere un Isee non superiore a 9.360 euro, un valore di reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui (maggiorato in base al numero di componenti, in particolare disabili), e rispettare determinati limiti patrimoniali riguardanti auto, moto, barche, immobile prima casa e altri immobili. Nel caso in cui tutti i membri del nucleo familiare siano di età pari o superiore a 67 anni o siano in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in 7.560 euro annui.

L’assegno sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, e Disoccupazione

Supporto Formazione e Lavoro, come funziona?

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è destinato a:

  • Individui di età compresa tra 18 e 59 anni,
  • Nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 6.000 euro annui,
  • Coloro che non soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione. Non sono esclusi i titolari di contratti di lavoro, purché il reddito rispetti l’ISEE previsto.

Sono esclusi:

  • Individui soggetti a misure cautelari personali, misure di prevenzione o con sentenze definitive di condanna nei dieci anni precedenti la richiesta,
  • Soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi precedenti la domanda, ad eccezione di dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto.

Il SFL può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’Assegno di Inclusione, ma partecipano volontariamente ai percorsi, a condizione che non siano considerati nella scala di equivalenza per l’Assegno.

Il SFL è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza e altri sostegni come cassa integrazione e indennità di disoccupazione.

Dopo la presentazione della domanda, è possibile accedere al portale SIISL per compilare il Patto di Attivazione Digitale (PAD), operativo al positivo esito dell’istruttoria della domanda. Nel PAD, il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro per stipulare un patto di servizio personalizzato e autorizza la trasmissione dei dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione.

Attraverso la piattaforma, il beneficiario può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, o essere inserito in progetti di formazione erogati da soggetti accreditati dalla Regione, fondi paritetici interprofessionali e enti bilaterali. L’interessato può anche individuare autonomamente progetti di formazione e comunicarli tramite la piattaforma.

La partecipazione alle attività per l’attivazione nel mondo del lavoro dà diritto a un beneficio economico mensile di 350 euro, erogato per l’intera durata della misura, fino a un massimo di 12 mensilità, attraverso bonifico mensile da parte dell’INPS. L’interessato deve confermare la partecipazione alle attività almeno ogni 90 giorni, e in caso di mancata conferma, il beneficio viene sospeso.

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello per adempiere all’obbligo di istruzione comporta la non erogazione del contributo.