Alluvioni Emilia Romagna: con la pubblicazione della circolare n. 22 del 26 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le modalità di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola che spetta ai lavoratori agricoli dipendenti che beneficiano dell’ammortizzatore sociale unico relativamente all’anno 2023.

La sopra citata forma di integrazione al reddito, nello specifico, è stata introdotta da quanto è stato disposto all’interno del decreto legge n. 61 del 2023 con l’obiettivo di garantire un sostegno alle imprese e ai lavoratori dipendenti che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali che si sono abbattuti in via eccezionale in Emilia Romagna a partire dal 1° maggio 2023.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 7 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023 (c.d. Decreto Alluvioni).

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il Decreto Alluvioni ed, in particolare, le istruzioni che sono state messe a disposizione da parte dell’Istituto per i soggetti interessati in merito al calcolo della disoccupazione agricola, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i seguenti ambiti relativi alla medesima:

  • la platea dei soggetti beneficiari;
  • gli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo necessario ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione agricola;
  • il calcolo e la retribuzione di riferimento che si deve prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo da corrispondere ai soggetti beneficiari in base ai periodi di fruizione dell’ammonizzazione sociale unico.

Alluvioni Emilia Romagna: le istruzioni INPS ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per quanto riguarda l’anno 2023

La disoccupazione agricola viene riconosciuta ai soggetti beneficiari e viene versata ai medesimi per un numero di giornate pari a quelle che sono state lavorate durante il corso dell’anno di competenza della prestazione in oggetto (anno 2023), entro il limite massimo di 365 giornate (366 per quanto riguarda gli anni bisestili) del parametro annuo di riferimento.

Da questo importo, poi, l’INPS specifica che devono essere sottratti:

  • i periodi di lavoro agricolo e non agricolo, sia nel caso in cui il lavoratore operi con un contratto di lavoro dipendente che nel caso in cui operi con un contratto di lavoro autonomo;
  • le giornate indennizzate ad altro titolo, come ad esempio per le seguenti circostanze:
    • per malattia;
    • per maternità;
    • per infortunio;
    • per cassa integrazione;
  • le giornate non indennizzabili, come ad esempio per espatrio definitivo.

Per quanto riguarda il calcolo della disoccupazione agricola spettante per l’anno 2023 alle giornate di lavoro effettivo prestato dai lavoratori interessati devono essere aggiunti anche i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico.

A tal proposito, però, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiarisce che tale incremento delle giornate da prendere in considerazione ai fini del calcolo, aggiungendo anche i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico alle giornate lavorate, è valido esclusivamente nel caso in cui il beneficio in termini di giornate indennizzabili non sia superiore al limite massimo di 182 giornate per quanto riguarda l’anno 2023.

In caso contrario, invece, qualora venga superato il sopra citato limite i periodi relativi all’ammortizzatore sociale unico saranno neutralizzati.

La retribuzione di riferimento

Per quanto riguarda l’importo che deve essere corrisposto ai soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola, l’INPS utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito relativamente all’ammortizzatore sociale unico di cui all’art. 7 del decreto legge n. 61 del 2023.

Il comma 1 del suddetto articolo, in particolare, prevede che l’ammontare che viene erogato ai lavoratori dipendenti che operano all’interno del settore privato è pari a quello relativo alle integrazioni salariali disciplinate dall’art. 3, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.