Le imprese individuali e soci partecipanti in società di persone o di capitali sono tenuti a presentare un documento aggiuntivo per l'ISEE: il prospetto di bilancio.
Imprese individuali e partecipanti a società di persone o di capitali, al momento di compilare la dichiarazione ISEE, sono tenute a dichiarare il valore del loro patrimonio netto nel quadro FC2, sezione II, della DSU, compilando l'apposito modulo.
Il D.P.C.M. 159/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2014, fornisce le linee guida per la compilazione della DSU; successivamente, l'INPS emana istruzioni e modelli, successivamente modificati con decreti nel 2019.
Nel modulo FC.1, il quadro FC2 denominato "Patrimonio mobiliare", alla sezione II, è necessario inserire, con il codice 99:
Il patrimonio netto è dato dalla somma di capitale sociale, riserve, utili conseguiti in attesa di destinazione e perdite in sospeso in attesa di copertura. A ciascun socio sarà attribuita la sua quota in base alla percentuale di partecipazione.
Il patrimonio netto sarà dato dalla somma delle rimanenze finali, del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili, delle quote di ammortamento relative ai beni materiali ammortizzabili, dei beni immateriali ammortizzabili, delle disponibilità liquide, di altre attività e passività.
Questa voce include tutti gli altri cespiti e beni patrimoniali dell'azienda, quali conti correnti e depositi bancari, valore di marchi e brevetti posseduti, valore di partecipazioni possedute, al netto del valore residuo di finanziamenti ancora in corso. Il prospetto si basa sulla somma algebrica delle varie poste, quindi i valori negativi riducono quelli positivi del prospetto.
La quota da indicare si calcola come sommatoria di (A + B – C + D). Quest'ultima va poi rapportata alla quota di competenza del socio in caso di società.
In mancanza di indicazioni specifiche da parte dell'INPS, si ritiene che per i professionisti sia applicabile la regola dell'imprenditore individuale, calcolando il patrimonio netto come indicato al punto 2.
L'INPS non chiarisce la dinamica del calcolo in questo caso; quindi, il patrimonio netto si calcola come precedentemente specificato (punti 2 e 3). Essendo un prospetto generale basato sulla somma algebrica di alcune voci, se alcune di esse sono assenti (ad esempio, mancano rimanenze o cespiti ammortizzabili), l'importo da sommare sarà zero.
Infine, in ogni caso, il valore del patrimonio netto è determinato al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.