L’Assegno di inclusione spetta anche agli ex detenuti e a coloro che hanno subito delle condanne, pur non essendo stati in carcere? Andiamo a fare chiarezza su questo aspetto, grazie a quanto riportato nel Decreto attuativo dell’Adi.
Assegno di inclusione per ex detenuti
Gli ex detenuti rientrano nella categoria delle persone svantaggiate e quindi hanno diritto all’Assegno di inclusione se rispettano tutti gli altri requisiti economici e patrimoniali. Inoltre, nei 10 anni precedenti alla richiesta, non devono:
- essere sottoposti a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”).
Assegno di inclusione per condannati
Per quanto riguarda i condannati, come detto, non hanno diritto all’Assegno di inclusione soggetti sottoposti a misure cautelari personali, misure di prevenzione o condanne definitive nei 10 anni precedenti la domanda.
Qualora i beneficiari dell’Assegno d’inclusione fossero in seguito condannati ad una pena detentiva di almeno un anno, perderanno il diritto al sussidio e saranno tenuti a restituire quanto percepito.
Questi i reati che fanno perdere il sussidio:
- prostituzione minorile
- furto in abitazione e furto con strappo
- rapina
- ricettazione e riciclaggio
- impiego di denaro in beni di provenienza illecita
- estorsione e usura
- tratta di persone
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale
- ingresso di minori da impiegare in attività illecite, per favorirne lo sfruttamento e la promozione, direzione, organizzazione
- finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio italiano