L’Assegno di inclusione spetta anche agli ex detenuti e a coloro che hanno subito delle condanne, pur non essendo stati in carcere? Andiamo a fare chiarezza su questo aspetto, grazie a quanto riportato nel Decreto attuativo dell’Adi.

Assegno di inclusione per ex detenuti

Gli ex detenuti rientrano nella categoria delle persone svantaggiate e quindi hanno diritto all’Assegno di inclusione se rispettano tutti gli altri requisiti economici e patrimoniali. Inoltre, nei 10 anni precedenti alla richiesta, non devono:

  • essere sottoposti a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”).

Assegno di inclusione per condannati

Per quanto riguarda i condannati, come detto, non hanno diritto all’Assegno di inclusione soggetti sottoposti a misure cautelari personali, misure di prevenzione o condanne definitive nei 10 anni precedenti la domanda.

Qualora i beneficiari dell’Assegno d’inclusione fossero in seguito condannati ad una pena detentiva di almeno un anno, perderanno il diritto al sussidio e saranno tenuti a restituire quanto percepito.

Questi i reati che fanno perdere il sussidio:

  • prostituzione minorile
  • furto in abitazione e furto con strappo
  • rapina
  • ricettazione e riciclaggio
  • impiego di denaro in beni di provenienza illecita
  • estorsione e usura
  • tratta di persone
  • associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
  • reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale
  • ingresso di minori da impiegare in attività illecite, per favorirne lo sfruttamento e la promozione, direzione, organizzazione
  • finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio italiano