Imposta straordinaria calcolata su incremento margine di interesse: con la pubblicazione della risoluzione n. 7/E del 24 gennaio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento dell’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse da parte delle banche.

Tale versamento, nello specifico, può essere effettuato tramite il modello di pagamento F24 da parte degli istituti di credito interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 26, del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 9 ottobre 2023.

Imposta straordinaria calcolata su incremento margine di interesse: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento da parte delle banche

Le banche di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (c.d. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 26 del decreto legge n. 104 del 2023, sono obbligate ad effettuare il versamento dell’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse a partire dall’anno 2023.

Il pagamento dell’imposta in oggetto, nello specifico, può essere effettuato tramite il rispetto delle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 26, comma 6, del suddetto decreto legge, nonché seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo in merito alle modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Dunque, per quanto riguarda il versamento della sopra citata imposta attraverso l’utilizzo del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo “2717“, il quale si riferisce al pagamento dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse (art. 26, del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023);
  • il codice tributo “1947“, il quale si riferisce al pagamento degli interessi relativi all’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse (art. 26, del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023);
  • il codice tributo “8955“, il quale si riferisce al pagamento delle sanzioni relative all’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse (art. 26, del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

codici tributo, i quali sono stati messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e dei quali abbiamo già parlato durante il corso del precedente paragrafo, devono essere, per l’appunto, utilizzati mediante l’utilizzo degli appositi servizi online che sono messi a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria stessa.

In particolare, i sopra citati codici tributo relativi al versamento dell’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse da parte delle banche devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonnaImporti a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno al quale si riferisce il pagamento dell’imposta straordinaria in oggetto, nel formato “AAAA”.

Infine, per chiarire quelle che sono le modalità relative all’indicazione dei codici tributo che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate specifica che il codice tributo che deve essere utilizzato ai fini del normale versamento dell’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse da parte delle banche deve essere il seguente: “2717“.

Mentre, al contrario, nel caso in cui ci sia bisogno da parte degli istituti di credito interessati di effettuare il ravvedimento per le somme dovute ma che non sono state versate, invece, l’amministrazione finanziaria chiarisce che i codici tributo da utilizzare sono il codice tributo “1947“ per il pagamento degli interessi e il codice tributo “8955“ per il pagamento delle sanzioni.