Minimale e massimale contributivo: con la pubblicazione della circolare n. 21 del 25 gennaio 2024 l’INPS ha comunicato, per quanto riguarda il 2024, la determinazione del limite minimo per la retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla rivalutazione dei seguenti importi:
- il minimale di retribuzione giornaliera;
- il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
- gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Minimale e massimale contributivo: rivalutati gli importi per il 2024, ecco che cosa comunica la circolare dell’INPS
Per quanto riguarda i minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti, questi dovranno essere determinati rispettando quelle che sono le disposizioni legislative vigenti in materia di:
- retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale);
- minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Riguardo il primo punto relativo al c.d. minimo contrattuale, l’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 7 dicembre 1989 stabilisce che la retribuzione alla quale ci si deve basare ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale deve essere necessariamente di importo pari o superiore rispetto a quello relativo alle retribuzioni disposte dall’ordinamento giuridico nazionale, nonché dai vari regolamenti, contratti collettivi, accordi collettivi o contratti individuali.
Nel caso in cui, però, sia vigente più di un contratto collettivo per quanto riguarda la stessa categoria, allora la retribuzione da prendere come riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali sarà quella determinata da parte dei contratti collettivi che sono stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Per quanto concerne il “minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge”, invece, qualora il reddito ai fini contributivi sia di importo inferiore rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera allora dovrà adeguarsi a quest’ultimo.
A sua volta, poi, il sopra citato limite minimo di retribuzione giornaliera non potrà essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FLPD), in base a quanto viene disposto dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 dell’11 novembre 1983, così come modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 338 del 1989.
In seguito alla perequazione delle pensione pari al 5,4%, l’INPS ha rivalutato i limiti di retribuzione giornaliera in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.
In particolare, il minimale di retribuzione giornaliera dovrà essere ragguagliato a 56,87 euro, ovvero il 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio 2024 (pari a 598,61 euro), qualora sia di importo inferiore.
Oltre ai minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’INPS ha rivalutato anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori che:
- sono iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie;
- optano per la pensione con il sistema contributivo, in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolato dall’Istat.
Questo massimale per quanto riguarda l’anno 2024 è pari a 119.649,70 euro, che arrotondato è pari a € 119.650 euro.
Infine, il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione, il quale è di 598,61 euro per quanto riguarda il 2024.
Perciò, assunto questo importo, l’ammontare relativo al limite settimanale per l’accredito dei contributi è pari a 239,44 euro.
Mentre, il limite annuale, calcolato sull’importo settimanale, moltiplicato per 52 settimane e arrotondato all’unità di euro, è pari a 12.451 euro.