L’Assegno di Inclusione è entrato in vigore l’1° gennaio 2024, sostituendo il Reddito di Cittadinanza. Il beneficio viene erogato tramite la “Carta di Inclusione”. La domanda per il Reddito di inclusione può essere presentata in qualsiasi momento, a partire dal 18 dicembre 2023 sul sito dell’INPS.
Quando scade la domanda per il Reddito di inclusione?
Alla scadenza di ogni rinnovo di dodici mesi è prevista una sospensione di un mese del Reddito di inclusione.
Per le richieste di Assegno di Inclusione presentate tra l’18 dicembre 2023 e il 31 gennaio 2024, con il Patto di Attivazione Digitale (PAD) sottoscritto entro lo stesso mese, il beneficio inizia da gennaio 2024.
Dal febbraio 2024, si applica la normativa ordinaria, con il beneficio a partire dal mese successivo al PAD.
Le richieste complete entro febbraio avranno decorrenza dal 1° marzo 2024. L’assegno è erogato mensilmente per massimo diciotto mesi, rinnovabile con una sospensione di un mese, per ulteriori dodici mesi.
Come inviare la domanda per il Reddito di inclusione?
Puoi inoltrare la richiesta per l’Assegno di Inclusione sul sito dell’INPS, utilizzando SPID, tramite i Patronati o, a partire dal 1° gennaio 2024, anche tramite i Caf. Dopo aver compilato la domanda, è necessario iscriversi immediatamente alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) e successivamente firmare il Patto di Attivazione Digitale (PAD) per il nucleo familiare.
Fino a febbraio 2024, per il riconoscimento e l’erogazione del beneficio dell’Assegno di Inclusione, è ancora valido l’ISEE familiare presentato per il 2023, con una soglia massima di 9.360 euro.