Pagamento insufficiente o in ritardo per le rate dovute all’Agenzia delle entrate in caso di importi dovuti per comunicazioni pervenute, quando si verifica la decadenza dal piano di versamento? Non si perde la rateizzazione quando il debito, risultante dai controlli formali o automatizzati effettuati dall’Agenzia delle entrate, rientri nei casi di lieve inadempimento, previsto dall’articolo 15 del Dpr 602 del 1973. 

In caso di pagamento insufficiente o in ritardo delle rate all’Agenzia delle entrate, ricorre il lieve inadempimento se la rata viene pagata con un ammanco entro il limite del 3 per cento e, in ogni caso, entro i 10mila euro. In questo caso si procede all’iscrizione a ruolo dell’importo non pagato, degli interessi e delle sanzioni ma non si perde la rateizzazione. 

Pagamento rate all’Agenzia delle entrate in ritardo o insufficiente: quando la decadenza dal piano? 

Nel caso di pagamento in ritardo non si perde la rateizzazione se il pagamento è effettuato entro sette giorni dalla scadenza o entro il termine di versamento della rata successiva in caso di rata diversa dalla prima, o entro 90 giorni dalla scadenza, se si tratta di ultima rata. Anche in questo caso, il debito è iscritto a ruolo per la parte di ritardato versamento. 

Come evitare l’iscrizione a ruolo?

Si può evitare l’iscrizione a ruolo ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, ovvero pagando, entro la rata successiva (o entro i 90 giorni se si tratta di ultima rata), la frazione non pagata insieme agli interessi legali e alla sanzione ridotta sia per importi carenti che per tardivo versamento rateale

Se ci si avvale del pagamento con ravvedimento operoso, è necessario indicare i codici tributo per la sanzione e per gli interessi a seconda dell’articolo applicato all’atto. Nel dettaglio: 

  • per l’articolo 36 bis e per l’articolo 54 bis, il codice tributo della parte capitale è lo stesso, ovvero 8929, così come il codice tributo degli interessi che è sempre il 1980;
  • per l’articolo 36 ter, il codice tributo della rata è 8933, mentre differisce quello per gli interessi che è il 1983;
  • per l’articolo 36 bis nel caso di trattamento di fine rapporto (Tfr), il codice tributo della rata è 8931, mentre quello per gli interessi è 1981;
  • per l’articolo 36 bis nel caso degli arretrati, il codice tributo per la parte capitale è 8932, mentre quello per gli interessi è 1982.

Pagamento rate, contribuente decade dalle rate: cosa fare?

Si decade dalla rateizzazione nei casi in cui non si provvede a pagare la prima rata entro il termine di 37 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità a seguito dei controlli automatizzati o formali dell’Agenzia delle entrate. I 37 giorni sono calcolati in 30 giorni per il versamento e sette giorni per il lieve ritardo. Allo stesso modo, il termine può essere quello di 97 giorni ma solo per gli avvisi telematici

Ulteriore caso di decadenza dalla rateizzazione è quello relativo al pagamento insufficiente di qualsiasi rata per un importo superiore al 3 per cento o di oltre 10mila euro. Inoltre, la decadenza opera anche se non si paga una rata differente dalla prima entro la scadenza della rata susseguente o se non si paga l’ultima rata entro il termine di 90 giorni dalla scadenza. Con la decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, gli interessi e le sanzioni sono iscritti a ruolo nella misura piena.