La compilazione dell’ISEE, con particolare attenzione al quadro F3, riguarda fabbricati, terreni e aree edificabili. Questi dati vanno inclusi nel quadro F3 – “Patrimonio Immobiliare” per ciascun componente del nucleo familiare, mostrando le informazioni sugli immobili intestati a persone fisiche, diverse da imprese, posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello della presentazione della DSU. Ma ci sono casi in cui gli immobili non vanno inseriti nella dichiarazione.
Quali immobili non vanno inseriti nell’ISEE 2024?
Le informazioni riguardano tutti i beni immobili posseduti al 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla loro attuale disponibilità, mentre quelli acquisiti dopo tale data non sono considerati.
La compilazione del quadro F3 include la proprietà e i diritti reali di godimento su beni immobili, mentre nuda proprietà, immobili di imprese commerciali e quelli strumentali per arti e professioni non sono presi in considerazione.
Per gli immobili detenuti all’estero, il costo di acquisto o costruzione determina la base imponibile, e in mancanza di dati specifici, si considera il valore di mercato al termine di ciascun anno solare. Gli immobili acquisiti per successione o donazione riflettono il valore dichiarato nei documenti ufficiali.
Il quadro F3 è una tabella in cui per ogni immobile vengono indicati tipologia, comune di ubicazione, quota posseduta, e valore ai fini IMU. Inoltre, può essere indicato il capitale residuo di mutuo, dettagliato secondo la quota di proprietà e utilizzato per calcolare il valore ai fini IMU. Nel caso di abitazione principale, si applica una franchigia di Euro 51.645,69 o la quota residua di mutuo, se più favorevole.
Va notato che la presenza di mutui per ristrutturazione non è considerata, e la detrazione del mutuo residuo è legata all’immobile, non alla persona che ha stipulato il mutuo. I fabbricati rurali sono inclusi nel valore del terreno, tranne quelli con autonoma rendita che vengono dichiarati nel quadro FC3, seguendo le norme catastali.
Gli immobili strumentali all’attività non sono inclusi nel quadro FC3 ma contribuiscono al patrimonio netto dell’impresa nel quadro FC2 Sez. II.
Isee: va inserita la nuda proprietà?
La nuda proprietà rappresenta il diritto di proprietà di un bene senza l’usufrutto, il quale viene ceduto a un usufruttuario. In altre parole, il proprietario mantiene il titolo di proprietà ma rinuncia al diritto di godimento e utilizzo del bene, trasferendo tali diritti a un usufruttuario. Una questione comune è se l’immobile debba essere dichiarato nell’Isee del nudo proprietario o dell’usufruttuario.
La circolare esplicativa, fornita per le istruzioni della compilazione della DSU, chiarisce che la nuda proprietà non concorre al calcolo dell’Isee e non deve essere dichiarata insieme al patrimonio immobiliare. L’usufruttuario è tenuto a dichiarare l’immobile posseduto con sola nuda proprietà, poiché detiene il diritto reale di godimento sul bene.
Nella DSU, vanno inseriti i diritti reali di godimento su beni immobili, tra cui usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi. È importante indicare il valore degli immobili posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente, indipendentemente dal possesso attuale alla data della dichiarazione.
L’Inps ha specificato che non è necessario segnalare le donazioni di immobili effettuate dal beneficiario a soggetti estranei al proprio nucleo familiare, purché la donazione riguardi solo la “nuda proprietà” dell’immobile e se un membro del nucleo del beneficiario detiene il diritto di usufrutto o abitazione.