Al via la distribuzione della Carta Adi e i primi pagamenti dell’assegno di inclusione, con un importo medio di 635 euro al mese. I primi nuclei familiari beneficiari sono coloro che hanno presentato domanda e hanno completato la procedura di attivazione digitale (PAD) nel periodo compreso tra il 18 dicembre e il 7 gennaio.
Importo minimo Assegno di inclusione
L’Assegno di Inclusione non può essere inferiore a 480 euro all’anno. Questo beneficio viene erogato mensilmente per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, con una sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Dopo ciascun periodo di rinnovo, è prevista una sospensione di un mese.
Importo massimo Assegno di inclusione
L’assegno di inclusione consiste in un’integrazione del reddito familiare fino a un massimo di:
- 6.000 euro all’anno,
- o 7.560 euro all’anno se tutti i membri del nucleo familiare hanno un’età di 67 anni o più, oppure se sono presenti membri con età di 67 anni o più e altri familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.
Questo importo è moltiplicato per il parametro corrispondente della scala di equivalenza.
Inoltre, è possibile aggiungere un contributo per l’affitto della casa in cui risiede il nucleo familiare, pari al canone annuo previsto nel contratto di locazione (registrato regolarmente), fino a un massimo di 3.360 euro all’anno, o 1.800 euro all’anno se tutti i membri del nucleo familiare hanno un’età di 67 anni o più, o se sono presenti membri con età di 67 anni o più e altri familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza. Questa integrazione non viene considerata nel calcolo della soglia di reddito familiare.
Assegno di Inclusione è cumulabile con Assegno Unico e reddito da lavoro?
L’Assegno di Inclusione è cumulabile con l’Assegno Unico.
Nel caso in cui uno o più membri del nucleo familiare avviino un’attività di lavoro dipendente mentre continuano a percepire l’assegno di inclusione, è stabilita una soglia di 3.000 euro lordi annui. Entro questa soglia, il reddito aggiuntivo derivante dall’occupazione non contribuirà al calcolo del beneficio economico. Se tale importo viene superato, è necessario notificarlo all’INPS entro 30 giorni, e il reddito eccedente sarà preso in considerazione per la determinazione del beneficio economico a partire dal mese successivo alla variazione e fino a quando non sarà incorporato nell’ISEE per l’intero anno.
Nel caso di avvio di un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo durante il periodo di erogazione dell’assegno di inclusione, tale circostanza deve essere comunicata all’INPS entro il giorno precedente all’inizio dell’attività. La mancata comunicazione comporterà la perdita del beneficio, e le modalità per tale notifica saranno fornite dall’Istituto.
Come incentivo, il beneficiario continua a percepire l’assegno di inclusione:
- senza modifiche per i primi due mesi della nuova occupazione;
- con un importo aggiornato ogni trimestre, considerando la parte del reddito che supera i 3.000 euro lordi annui, per i periodi successivi.