Dal 18 dicembre 2023 è possibile avanzare la richiesta per l’Assegno di Inclusione (ADI), la nuova misura di contrasto alla povertà che, a partire dal 2024, sostituisce parzialmente il Reddito di Cittadinanza, quest’ultimo definitivamente eliminato.
L’ADI è destinato a specifiche categorie di cittadini, i quali devono soddisfare determinati requisiti e partecipare a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa, oltre a dimostrare di possedere risorse economiche al di sotto di una certa soglia. Questo beneficio è composto da due componenti principali:
- un’integrazione del reddito familiare (quota A),
- un supporto per i nuclei che risiedono in abitazioni in affitto con contratti regolarmente registrati (quota B).
L’importo dell’ADI varia in base alla composizione familiare, al reddito, al patrimonio e all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). I fondi vengono erogati tramite una carta ricaricabile denominata “Carta di Inclusione”.
Chi può richiedere il Reddito di inclusione?
Per accedere all’ADI, è necessario che almeno un componente del nucleo familiare soddisfi una delle seguenti condizioni:
- essere una persona con disabilità,
- minorenne,
- avere almeno 60 anni di età,
- trovarsi in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza certificato dai servizi sociosanitari territoriali e dalla Pubblica Amministrazione.
È richiesta inoltre la cittadinanza italiana o un permesso di soggiorno, e il beneficiario deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per ulteriori dettagli e specifiche, si consiglia di consultare la Circolare dell’INPS.
Requisiti economici e patrimoniali
Il nucleo familiare del richiedente deve soddisfare congiuntamente i seguenti criteri reddituali e patrimoniali:
- ISEE: Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, non deve superare i 9.360 euro.
- Reddito Familiare: Il reddito familiare annuo deve essere inferiore a una soglia di 6.000 euro, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI. Questo valore aumenta a 7.560 euro annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
- Patrimonio Immobiliare: Il valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, non deve superare i 150.000 euro, escludendo la casa di abitazione. Per altri immobili, il valore massimo è di 30.000 euro.
- Patrimonio Mobiliare: Il valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (depositi, conti correnti, ecc.), non deve superare:
- 6.000 euro per nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per nuclei composti da tre o più componenti (con un incremento di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
Inoltre, i massimali sono incrementati di:
- 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.
L’ISEE in corso di validità è obbligatorio al momento della compilazione della domanda di accesso al beneficio. Per le richieste presentate fino a febbraio 2024 senza un ISEE in corso, la verifica dei requisiti per i pagamenti di gennaio e febbraio 2024 si basa sull’ISEE al 31 dicembre 2023. Tuttavia, per i successivi benefici, è essenziale avere un ISEE in corso di validità. Pertanto, dal marzo 2024, in assenza della nuova attestazione ISEE per il 2024, la prestazione sarà sospesa.
Specifiche Reddito familiare
La verifica dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene tramite l’attestazione ISEE; redditi e beni patrimoniali non inclusi nell’ISEE devono essere dichiarati al momento della richiesta del beneficio. Per determinare la soglia del reddito familiare per l’accesso alla misura (fissata a 6.000 euro annui, o a 7.560 euro annui per i casi specificati) moltiplicati per la scala di equivalenza, dal reddito familiare vengono sottratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE. Vengono sommati tutti i trattamenti in corso di godimento rilevati nell’ISEE, fatta eccezione per quelli percepiti a causa di disabilità e per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Nel reddito familiare sono inclusi le pensioni dirette e indirette in corso di godimento da parte dei membri del nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità. Nel calcolo del reddito familiare, non si tiene conto degli importi ricevuti sotto forma di Assegno di Inclusione, Reddito o Pensione di Cittadinanza, o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.