Come avviene il pignoramento conto corrente? Cosa fare nel caso in cui venga avviata la procedura che punta al recupero del debito? Scopriamolo in questa guida.

Se il debitore non riesce a saldare l’obbligazione assunta, il creditore può recuperare il credito vantato chiedendo il pignoramento del conto corrente del debitore. Tale procedura una volta avviata non consente più al correntista/debitore di avere accesso al denaro depositato sul conto corrente. Ovviamente il pignoramento conto corrente non avviene automaticamente, ma ex ante deve esserci un titolo esecutivo correlato ad un decreto ingiuntivo o ad un atto giudiziario.

Scopriamo in questa guida come funziona e come avviene la procedura di pignoramento conto corrente. Facciamo chiarezza.

Pignoramento conto corrente: come avviene

Il pignoramento conto corrente è una procedura che inibisce al debitore di disporre pienamente dei soldi depositati sul conto corrente: parte dei fondi deve andare a soddisfare le pretese del creditore. Il pignoramento conto corrente non è una procedura automatica, ma è necessario che la banca del debitore/correntista riceva ordine da parte dell’ufficiale giudiziario.

Il pignoramento conto corrente può essere considerata un’azione esecutiva esercitata quanto il correntista/debitore non riesce ad adempiere il debito assunto. Affinchè il conto corrente venga pignorato è necessario che l’atto sia notificato alla banca del debitore. L’intermediario bancario è tenuto a custodire i fondi pignorati su ordine del giudice ed il correntista non può disporne l’utilizzo.

Pignoramento conto corrente: chi può avviare la procedura?

Il pignoramento conto corrente è una procedura disciplinata dall’articolo 498 e ss. del Codice di Procedura Civile. Una volta ottenuta l’autorizzazione del giudice, i creditori possono avvalersi di un ufficiale giudiziario per eseguire il pignoramento del conto corrente.

Per soddisfare il proprio credito, i creditori richiedono all’intermediario bancario del debitore la trattenuta dei fondi necessari. I creditori che abbiano ottenuto un titolo esecutivo, Agenzia delle Entrate ed Inps sono i soggetti predisposti al pignoramento del conto corrente. In caso di mancato pagamento di contributi previdenziali, imposte ed altre obbligazioni di natura tributaria, tali soggetti hanno diritto di procedere al pignoramento del conto corrente del debitore.

Pignoramento conto corrente: quali sono i limiti previsti dalla normativa?

La normativa vigente prevede determinate garanzie per il soggetto debitore, sancendo dei limiti e determinate procedure che devono essere onorati ad hoc. I limiti legati alla procedura di pignoramento dei conti sono diversi e variano a seconda che vengano versati assegni previdenziali e stipendi.

L’ordinamento giuridico nazionale prevede una determinata somma minima che non può essere pignorata in quanto è finalizzata a garantire al correntista/debitore un minimo vitale per vivere. Tale livello minimo vitale è attivo per tutte le tipologie di pignoramento.

Pignoramento conto corrente cointestato

Nel caso di conto corrente cointestato se il debito è personale non può estendersi all’altro titolare del conto corrente. Successivamente alla data di pignoramento, qualsiasi accredito sul conto corrente viene bloccato al 50% del valore. La procedura di pignoramento conto corrente cointestato è la stessa di quella del conto corrente del singolo correntista.

Conto corrente: quando non può essere pignorato?

Ci sono casi in cui il conto corrente può non essere pignorato: è il caso in cui lo stesso sia alimentato da determinate entrate. Non sono pignorabili le pensioni di invalidità, gli assegni di accompagnamento per i disabili e le rendite di una polizza assicurativa sulla vita. Ci sono altre casistiche in cui il conto corrente non può essere pignorato: conto in rosso, conto legato ad un fido e conto all’estero.

Se il creditore non può pignorare il conto corrente può valutare altre strade alternative per soddisfare il proprio credito. Il creditore può individuare altri beni, tra cui immobili o beni mobili, su cui soddisfarsi. Il creditore può pignorare anche altri crediti del debitore, tra cui le somme depositate su un conto deposito.