Lieve inadempimento, l’Agenzia delle entrate è intervenuta in questi ultimi giorni per disciplinare i pagamenti di quanto dovuto non in regola, aggiornando il proprio sito istituzionale dei comportamenti che devono adottare i contribuenti nei rapporti con il Fisco. In particolare, in riferimento alle somme dovute dai cittadini, può verificarsi il lieve inadempimento secondo quanto prevede l’articolo 15 ter del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973. Tale istituto si applica al versamento delle somme dovute a seguito dei controlli sulle dichiarazioni.
In questo ambito, l’Agenzia delle entrate illustra anche le tipologie di atti che possono essere oggetto di lieve inadempimento e i relativi codici tributo sia sulle sanzioni che sugli interessi in caso di ravvedimento operoso.
Lieve inadempimento: che cos’è e come effettuare il pagamento all’Agenzia entrate con interessi e sanzioni
L’Agenzia delle entrate ha aggiornato nei giorni scorsi il proprio portale istituzionale, pubblicando le comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni, all’interno delle quali si trovano le indicazioni dei comportamenti da adottare, da parte dei contribuenti, nei riguardi del Fisco.
Oltre alle varie operazioni di controlli delle dichiarazioni – sia in maniera automatica che formale, nonché in rapporto alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata – l’amministrazione tributaria disciplina il caso di lieve inadempimento, così come dettato dall’articolo 15 ter del del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973.
Pagamento in ritardo o somma versata insufficiente
Nel dettaglio, si ha lieve inadempimento in due casi, ovvero:
- se si effettua il versamento con un ritardo non oltre i sette giorni. In tal caso, sono iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo da versare;
- nel caso in cui si effettui un versamento insufficiente delle somme dovute e riportate nella comunicazione (non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro). In questa ipotesi, viene iscritta a ruolo la frazione non pagata, gli interessi calcolati su questa frazione e le relative sanzioni.
Lieve inadempimento, come evitare l’iscrizione a ruolo dell’Agenzia delle entrate?
L’Agenzia delle entrate avvisa, inoltre, che si può evitare l’iscrizione al ruolo. In particolare, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita nell’ipotesi in cui il contribuente eserciti il ravvedimento operoso. Tale istituto deve essere effettuato nel termine di 90 giorni dalla scadenza della comunicazione.
Ravvedimento operoso, cos’è e quando usarlo
Proprio in merito all’istituto del ravvedimento operoso, l’Agenzia delle entrate avvisa che devono essere utilizzati i codici tributo istituiti con la risoluzione numero 132 del 2011. In particolare, tali codici riguardano il pagamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento operoso.
Codici tributo per il pagamento della sanzione e degli interessi dovuti a titolo di ravvedimento
I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a titolo di ravvedimento si differenziano per la tipologia di atto e per il riferimento alla sanzione o agli interessi. In particolare:
- per l’articolo 36 bis e per l’articolo 54 bis, il codice tributo della sanzione è lo stesso, ovvero 8929, così come il codice tributo degli interessi che è sempre il 1980;
- per l’articolo 36 ter, il codice tributo della sanzione è 8933, mentre differisce quello per gli interessi che è il 1983;
- per l’articolo 36 bis nel caso di trattamento di fine rapporto (Tfr), il codice tributo della sanzione è 8931, mentre quello per gli interessi è 1981;
- per l’articolo 36 bis nel caso degli arretrati, il codice tributo per la sanzione è 8932, mentre quello per gli interessi è 1982.