Il diritto alle ferie costituisce un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dalla Costituzione e dalla legislazione, che stabilisce il diritto a 4 settimane di riposo, considerando il contratto individuale e il CCNL di riferimento.
Cosa succede se si accumulano troppe ferie?
In generale, il dipendente dovrebbe usufruire di almeno 2 settimane di ferie nell’anno di maturazione, mentre i giorni residui indicati nella busta paga possono essere goduti entro i successivi 18 mesi.
Nel caso di ferie non godute, il lavoratore può avere l’opzione di monetizzarle o ricevere un’indennità sostitutiva in caso di licenziamento.
L’art. 2109 del Codice Civile e il D. Lgs n.66/2003 e D. Lgs 213/2004 sanciscono il diritto annuale di almeno 4 settimane di riposo. Anche se il numero di giorni di ferie può variare a seconda del CCNL, non può comunque diminuire.
Cosa succede alle ferie residue dopo 18 mesi?
Le ferie residue dopo 18 mesi non vengono perse, ma restano a disposizione del dipendente. L’INPS considera queste ferie come se fossero state utilizzate, pertanto il datore di lavoro è obbligato a versare i contributi previsti. Il lavoratore può ancora ottenere un’indennità sostitutiva al termine del rapporto di lavoro.
Le ferie non possono essere pagate mentre si è ancora impiegati con l’azienda, secondo la legge. La monetizzazione è vietata durante il rapporto di lavoro per tutelare la salute del lavoratore, che necessita di un periodo di distacco per il recupero delle energie psico-fisiche.
Tuttavia, in situazioni specifiche, come la scadenza di un contratto a tempo determinato annuale, è possibile scegliere di non godere delle ferie e ricevere il pagamento al termine del rapporto. Questo si applica anche ai lavoratori con più di 4 settimane di ferie all’anno.
Per i contratti a tempo indeterminato, il lavoratore, inclusi i dirigenti, non può rinunciare preventivamente al godimento delle ferie per riceverne il pagamento. Tuttavia, al termine del rapporto, ha diritto al pagamento delle ferie non godute.
La sentenza della Corte europea
Per quanto riguarda la perdita delle ferie, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilisce che solo un rifiuto deliberato e consapevole del dipendente di godere delle ferie comporta la perdita automatica. La Corte di Cassazione ha recentemente respinto un ricorso, confermando che i dirigenti di struttura complessa sono subordinati alla direzione sanitaria e che il lavoratore ha l’onere di provare l’effettiva prestazione di attività nei giorni destinati alle ferie per ottenere l’indennità monetaria.