L’azienda può obbligare il dipendente a fruire delle ferie? E’ quello che si chiedono molti lavoratori. Andiamo a scoprire cosa dice la Giurisprudenza in merito.

L’azienda può obbligare il lavoratore dipendente a fruire delle ferie?

Sebbene la monetizzazione delle ferie non godute sia legalmente vietata, l’azienda ha la facoltà di promuovere la fruizione delle ferie tra i propri dipendenti, specialmente quando queste sono state accumulate ma mai utilizzate.

Un’azienda potrebbe, ad esempio, decidere di concedere periodi di ferie ai dipendenti che hanno accumulato ore extra a causa di straordinari, oppure permettere l’accesso a un periodo di ferie più esteso per coloro che hanno rinunciato a giorni di riposo per continuare a lavorare.

Su questo fronte, la legislazione si dimostra flessibile, anche se le ferie sono un diritto irrinunciabile per i lavoratori. Le aziende possono essere soggette a sanzioni o penalizzazioni nel caso in cui non garantiscano il periodo minimo di sospensione del lavoro durante l’anno.

Cosa dice la Cassazione?

La giurisprudenza della Cassazione sottolinea che in generale non si può costringere un dipendente a prendere le ferie quando non lo desidera. L’assegnazione delle ferie a un lavoratore, se fatta in modo tale da impedirgli di organizzarsi per goderle nel periodo di riposo stabilito unilateralmente dal datore di lavoro, va contro la finalità della normativa costituzionale e legislativa sulle ferie, che mira al benessere psicofisico del lavoratore e richiede una certa programmazione che gli permetta di esprimere le sue preferenze.

In sostanza, pur essendo irrinunciabile il diritto alle ferie e non essendo valido alcun accordo contrario tra datore di lavoro e dipendente, quest’ultimo non può essere obbligato a prendere ferie in un periodo non desiderato, con un breve preavviso. Resta comunque valido il principio che il lavoratore che rifiuta di usufruire delle ferie non può richiederne la monetizzazione al momento della risoluzione del contratto, a meno che l’omissione del congedo sia dovuta a cause al di fuori della sua volontà, come malattia o esigenze aziendali che hanno impedito la fruizione nelle date richieste.