L’Assegno di inclusione costituisce un contributo economico che fornisce un’aggiunta al reddito, fino a 6.000 euro all’anno, moltiplicato per la scala di equivalenza in base ai componenti del nucleo familiare. La somma minima è di 480 euro, a cui si aggiunge un supplemento per l’affitto, fino a un massimo di 3.360 euro all’anno o 1.800 euro per nuclei familiari composti da individui sopra i 67 anni o con disabilità gravi o non autosufficienti. Il contributo viene erogato tramite la Carta di inclusione elettronica, consentendo prelievi e un bonifico per l’affitto.
L’assegno di inclusione ha una durata di 18 mesi con una pausa di 1 mese, con la possibilità di rinnovi per ulteriori 12 mesi, sempre con una pausa di 1 mese. In caso di avvio di un’attività lavorativa, l’assegno può essere cumulato con i redditi correlati fino a 3.000 euro all’anno, da comunicare all’INPS. Nei primi due mesi di variazione del reddito, l’assegno è comunque garantito.
Scala di equivalenza Assegno di inclusione 2024: tabella
La scala di equivalenza è un parametro utilizzato per comparare diverse situazioni familiari, considerando le economie di scala derivanti dalla convivenza e alcune condizioni particolari del nucleo familiare, come la presenza di persone con disabilità, nuclei monogenitore o famiglie numerose, che comportano maggiori spese o disagi. I diversi elementi del nucleo familiare sono associati a un valore, sommato agli altri, e questa somma è moltiplicata per la soglia reddituale di riferimento, che varia in base alle specifiche condizioni.
Il parametro della scala di equivalenza parte da un valore base di 1 per il nucleo familiare e può incrementarsi fino a un massimo complessivo di 2,2. In presenza di componenti con disabilità grave o non autosufficienza, il valore massimo può arrivare a 2,3, con incrementi specifici:
- 0,5 per ciascun componente con disabilità o non autosufficiente;
- 0,4 per ciascun componente con età pari o superiore a 60 anni;
- 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura;
- 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla PA;
- 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- 0,1 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
Scala di equivalenza Assegno di inclusione 2024: esempi
Ecco un esempio concreto per chiarire come funziona la scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione 2024:
- Per una coppia con due figli minori, la somma è 1 (base) + 0,15 + 0,15, risultando in un valore di 1,30 da moltiplicare per il reddito familiare massimo di 6.000 euro, ottenendo un valore massimo di 7.800 euro.
- Per una coppia con uno dei membri con disabilità, la somma è 1 (base) + 0,5, risultando in un valore di 1,50 da moltiplicare per il reddito familiare massimo di 6.000 euro, ottenendo un valore massimo di 9.000 euro.
- Per una coppia con entrambi i membri oltre i 67 anni, di cui uno con disabilità, la somma è 1 (base) + 0,5, risultando in un valore di 1,50 da moltiplicare per il reddito familiare massimo di 7.560 euro, ottenendo un valore massimo di 11.340 euro.
Assegno di inclusione 2024, i requisiti
La misura è rivolta a nuclei familiari con almeno un componente minore, disabile, over-60 o in condizione di svantaggio, inserito in un programma di cura e assistenza certificato dai servizi socio-sanitari territoriali della pubblica amministrazione. I richiedenti possono essere cittadini italiani, cittadini europei o loro familiari, e cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il nucleo familiare deve rispettare i seguenti requisiti:
- ISEE non superiore a 9.360 euro, o 7.560 euro se composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza;
- Valore di reddito familiare inferiore a 6.000 euro all’anno, con incrementi basati sul numero di componenti, in particolare disabili;
- Assenza di auto oltre 1600 cc o moto oltre 250 cc, o barche;
- Valore IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a 30.000 euro;
- Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, con incremento di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, aumentato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo;
- Nessun componente del nucleo familiare deve aver rassegnato le dimissioni dal lavoro, tranne che per giusta causa.
L’assegno è compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL e Disoccupazione agricola.