Autonomia differenziata, che cos’è il provvedimento contenuto nel disegno di legge di Roberto Calderoli che ha ottenuto il via libera del Senato, quali sono le materie che si potranno trasferire alle regioni e cosa sono i Lep? Il disegno di legge sull’autonomia differenziata attua quanto si prevede nell’articolo 116 della Costituzione.

In base a quanto descritto nell’articolo e a seguito di accordi tra lo Stato e le regioni interessate, si possono attribuire alle regioni a statuto ordinario, formule di autonomia fino a 23 materie. Non senza vincoli, adempimenti e tempistiche da rispettare. Affinché la regione possa attuare l’autonomia differenziata è necessario che ne faccia richiesta.

Autonomia differenziata: che cos’è e quali sono le materie trasferibili dallo Stato alle regioni?

L’autonomia differenziata, così come ideata dal disegno di legge di Roberto Calderoli, attua dunque forme particolari di autonomia che possono essere richieste dalle regioni in 23 materie. Per quanto riguarda le materie che possono essere trasferite dallo Stato alle regioni, ecco l’elenco completo:

  • istruzione;
  • giudici di pace;
  • beni culturali;
  • alimentazione;
  • ambiente ed ecosistema;
  • rapporti con l’Unione europea;
  • sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • commercio con l’estero;
  • salute;
  • ricerca scientifica;
  • professioni;
  • protezione civile;
  • ordinamento sportivo;
  • aeroporti e porti;
  • energia;
  • grandi reti di trasporto;
  • casse di risparmio;
  • pensioni complementari;
  • enti di credito agrario e fondiario;
  • coordinamento di finanza pubblica.

Autonomia differenziata, cos’è la suddivisione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep)?

Per poter traferire materie all’autonomia delle regioni (e, pertanto, procedere con le assegnazioni) occorre che vengano determinati i cosiddetti Livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Si tratta di livelli minimi di prestazioni che devono essere assicurati nei servizi resi ai cittadini in misura omogenea in tutta Italia, ovvero in tutte le regioni della Penisola, da Nord a Sud.

Tali livelli devono essere ancora determinati. Per questa operazione il governo ha due anni di tempo a disposizione a decorrere dall’entrata in vigore del disegno di legge di Calderoli. Una volta determinati i Livelli essenziali delle prestazioni, con la definizione dei costi e dei benefici, ogni regione potrà presentare domanda di una specifica materia per ottenere maggiore autonomia. Affinché venga concessa l’autonomia, la regione dovrà dimostrare di avere a bilancio le risorse occorrenti. Oltre ai fondi, uno dei vincoli principali risiede nel fatto che, senza la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, non si possa procedere con il trasferimento di una materia dallo Stato alle regioni.

Ulteriore stretta nell’attribuzione delle materie a specifiche regioni è costituita dalla produzione di costi extra a carico dei conti pubblici. In tal caso, non si può procedere all’assegnazione delle materie se prima non siano stati garantiti i Livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Il vincolo mira a garantire che non si verifichino situazioni di disparità di trattamento tra le regioni interessate.

Quali materie si potranno trasferire alle regioni?

Delle 23 materie che costituiscono gli ambiti di trasferibilità delle autonomie dallo Stato alle regioni, sono 14 le funzioni sulle quali saranno individuati i Livelli essenziali delle prestazioni. In tal senso, dunque, non su tutte le materie si possono stabilire i Lep. Le materie sulle quali saranno determinati costi e benefici dei Livelli essenziali delle prestazioni sono le seguenti:

  • istruzione;
  • norme generali sull’istruzione;
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
  • Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  • tutela dei beni culturali;
  • alimentazione;
  • tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • l’ordinamento sportivo;
  • aeroporti e porti;
  • governo del territorio;
  • ordinamento della comunicazione;
  • valorizzazione dei beni culturali;
  • grandi reti di trasporto e navigazione;
  • tutela della salute.

Quanto dura l’autonomia differenziata?

L’accordo tra lo Stato e le singole regioni per l’autonomia differenziata nelle specifiche materie individuate deve avere una durata non inferiore a cinque mesi, mentre la durata massima può arrivare a dieci anni. È previsto il rinnovo ma anche la conclusione in anticipo, purché sia garantito un preavviso di almeno un anno.