Conguaglio IMU e ravvedimento operoso, l’ultimo passo per pagare meno. La legge prevede l’applicazione di un’apposita disciplina per incentivare i contribuenti a rimediare spontaneamente alle inosservanze degli obblighi tributari, compresi quelli regionali e comunali. Pertanto, è possibile versare l’importo dell’IMU tramite il ravvedimento e conguaglio per il 2023. Vediamo come funziona.
Conguaglio IMU e ravvedimento
Nella legge di Bilancio 2024, sono state rese operative le delibere e i regolamenti IMU 2023 comunicati tardivamente dai Comuni attraverso il portale del Federalismo Fiscale.
Questa è la ragione principale per coloro che si trovano nella posizione di dover reintegrare il versamento dell’IMU eseguito entro il 18 dicembre sulla base delle aliquote IMU 2022.
Molti devono procedere al conguaglio IMU in virtù dell’adeguamento alle nuove aliquote del 2023.
Tuttavia, per gli omessi versamenti, tardivi o insufficienti dell’imposta IMU entro il 18 dicembre, sarà possibile regolarizzare la propria posizione tramite due adempimenti: ravvedimento e conguaglio per il 2023.
Conguaglio IMU 2023: disciplina e regole
A chiarire questo il campo di efficacia dei regolamenti è il MEF nella sezione: “Regolamenti e aliquote: adempimenti da parte dei comuni”, che recita:
“I regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul presente sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”.
“Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019). La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale”.
Pertanto, le nuove aliquote IMU da parte dei Comuni entrano in vigore per l’anno di riferimento, a condizione che vengano portate a conoscenza del Dipartimento delle Finanze attraverso la pubblicazione sul sito entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Al fine di consentire al MEF di procedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nel Portale del Federalismo Fiscale.
Nell’ipotesi in cui questi adempimenti non siano stati rispettati, il contribuente si trova nella posizione di aver pagato l’IMU del 2023 sulle aliquote previste nel 2022.
Da quando si può ravvedere l’IMU?
Come riporta investireoggi.it, il comma 72 della legge di Bilancio prevede l’applicazione delle delibere regolamentari e delle aliquote IMU, a condizione che risultino pubblicate nelle seguenti date:
- nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023;
- per l’efficacia, entro il 15 gennaio 2024.
Ciò significa che i contribuenti devono conguagliare gli importi versati per il saldo dell’IMU a dicembre, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, entro il 29 febbraio 2024. In presenza di rimborso, si applicano le regole ordinarie.
Come si calcola il ravvedimento operoso IMU 2023?
Come riportato da fiscooggi.it, per i versamenti carenti, tardivi od omessi viene applicata una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non pagato, ridotta al 15% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni e ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo in caso di ritardo non eccedente i 14 giorni (articolo 13, Dlgs 471/1997).
Il contribuente può rimediare spontaneamente alle inosservanze dell’obbligo tributario, versando:
- il tributo dovuto
- gli interessi moratori al tasso legale annuo, calcolati dal giorno successivo al termine (non rispettato) entro il quale doveva essere assolto l’adempimento fino a quello in cui viene eseguito il pagamento. Per determinarli, si può usare la formula: (imposta x tasso legale x giorni di ritardo) / 365, tenendo presente che il denominatore resta tale anche quando l’anno nel corso del quale gli interessi sono maturati è bisestile, cioè, come il 2020, è composto di 366 giorni (risoluzione 296/2008)
- la sanzione ridotta, la cui entità è diversificata in funzione della tempestività del ravvedimento, ossia del tempo intercorso tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazione.
Come risparmiare?
Come detto sopra, si applicano sanzioni ridotte per incentivare i contribuenti a rimediare spontaneamente alle inadempienze tributare.
Nel dettaglio, si riportano integralmente le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, in merito alle aliquote delle sanzioni ridotte, le quali sono le seguenti:
- all’1,5% (1/10 di quella ordinaria del 15%), se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento (“ravvedimento breve”). Inoltre, se la tardività non supera 14 giorni (“ravvedimento sprint”), la sanzione è ulteriormente ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- all’1,67% (1/9 del 15%), se si regolarizza dal 31° al 90° giorno dalla scadenza (“ravvedimento intermedio”);
- al 3,75% (1/8 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento lungo”);
- al 4,29% (1/7 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento biennale”);
- al 5% (1/6 del 30%), se si regolarizza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento ultrabiennale”).