Addio al reclamo-mediazione nel contenzioso tributario: in vigore le nuove regole sul reclamo di mediazione. Il D. Lgs. n. 220/2023 è in vigore dal 4 gennaio 2024. La riforma del contenzioso tributario contiene diverse novità, inclusa l’abolizione dell’Istituto del reclamo di mediazione nel ricorso tributario. Analizziamo nel dettaglio cosa prevede la riforma fiscale.

Contenzioso tributario 2024: abolizione reclamo-mediazione

 È stato reso operativo il D.Lgs. n. 220/2023, di attuazione della delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), in materia di processo tributario, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024. Le nuove disposizioni normative sono in vigore dal 4 gennaio 2024.

Secondo quanto riportato dal Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) in un recente comunicato stampa, il provvedimento esprime pareri esposti dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni parlamentari. Come riporta ipsoa.it, le Commissioni parlamentari hanno richiesto un’attenta valutazione su diverse modificazioni, per accelerare l’attuazione dei gradi di giudizio, nonché implementare l’informatizzazione della Giustizia Tributaria.

Nello specifico, sono stati cancellati reclamo e mediazione tributaria:

“È stata abrogata la disciplina di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992. Tra gli atti impugnabili elencati nell’art. 19,  D.Lgs. n. 546/1992 sono inseriti il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quater, comma 2,  legge 27 luglio 2000, n. 212 e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quinquies, della medesima legge. Il rifiuto tacito di rimborso anche per l’autotutela si prevede che il ricorso possa essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda”.

Come funziona il contenzioso tributario?

 Il contribuente, se riceve una notifica di un provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate o di un’altra Amministrazione finanziaria, difficilmente aspetterà la prescrizione dei termini senza contestare; può impugnare l’atto attraverso un ricorso. È importante notare che il ricorso segue tre gradi giudiziari.

Il primo porta il contribuente a opporsi al provvedimento presentando un ricorso presso la Commissione tributaria Provinciale.

Nel secondo step, il ricorso può essere presentato presso la Commissione tributaria Regionale. E, infine, l’ultimo passaggio porta all’appello, ovvero al terzo grado di giudizio presso la Corte di Cassazione.

Tutti i passaggi sono condizionati da specifici termini giudiziali in cui presentare il ricorso; pertanto, il primo ricorso dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento che si intende contestare.

Per facilitare la fase del contenzioso per le liti fino a 50.000 euro, fu introdotto il reclamo-mediazione, che permetteva al contribuente di proporre una soluzione amichevole alla controparte, evitando gli step successivi del ricorso.

In questa fase di trattazione, in presenza di un accordo tra le parti, il pagamento dell’importo dovuto doveva essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica del ricorso.

Diversamente, se salta l’accordo, il procedimento del ricorso prosegue con il deposito del ricorso davanti alla Commissione tributaria entro 30 giorni dalla scadenza dei 90 giorni dalla notifica del ricorso.

Abrogazione reclamo-mediazione: la nota del MEF

 Come riporta investireoggi.it, c’erano delle evidenti perplessità sui termini di decorrenza legati all’abrogazione del reclamo e mediazione tributaria, dubbi chiariti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, sono state introdotte importanti novità in materia di autotutela e interpello.

Conformemente alle spiegazioni fornite dal MEF nel Comunicato Stampa del 22 gennaio 2024, viene riportato quanto segue:”

“Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data”.

 In conclusione, a partire dal 4 gennaio 2024, non sarà più possibile ricorrere al reclamo-mediazione per i ricorsi. Restano, invece, operative le disposizioni inerenti al reclamo-mediazione per quelli notificati prima di tale data.