Il dipendente è tenuto a seguire una serie di regole, tra cui il rispetto degli orari e dei giorni di lavoro stabiliti dal contratto. In base al Codice Civile, è obbligato a comportarsi correttamente e ad agire in buona fede, informando il datore di lavoro delle ragioni che gli impediscono di presentarsi al lavoro.
Cosa succede se non mi presento al lavoro?
Il dovere di comunicare le assenze riguarda non solo i periodi di malattia ma anche situazioni come i congedi o altri scenari previsti dai contratti collettivi. L’omissione di questa comunicazione può essere considerata come un’assenza ingiustificata.
Le conseguenze di un’assenza ingiustificata sul lavoro sono varie e possono comportare sanzioni, incluso il rischio di licenziamento. Le assenze non giustificate comportano la mancata percezione del compenso giornaliero e l’ineleggibilità a ferie, TFR, permessi e altre mensilità aggiuntive come tredicesima e quattordicesima.
L’assenza ingiustificata viola l’obbligo di diligenza e fedeltà previsto dall’articolo 2104 del Codice Civile e le regole di correttezza e buona fede disciplinate dagli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile. Questo comportamento costituisce un illecito civile e può essere soggetto a sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
Quali sono le sanzioni per l’assenza ingiustificata?
Le sanzioni per un’assenza ingiustificata possono variare in base al numero di giorni di assenza e alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
Le possibili sanzioni includono:
- ammonizioni scritte,
- richiami verbali,
- trasferimenti,
- sospensioni.
In assenza di indicazioni specifiche nel CCNL, la decisione sulle sanzioni spetta al datore di lavoro, che terrà conto delle motivazioni, della volontarietà e della durata dell’assenza. Il lavoratore avrà la possibilità di difendersi in caso di contestazione disciplinare attraverso una procedura che prevede un termine di 5 giorni.
Quanti giorni di assenza ingiustificata per il licenziamento?
Il ricorso al licenziamento rappresenta la soluzione più drastica in caso di assenza ingiustificata e può essere attuato solo se specificamente previsto dal contratto collettivo nazionale. Anche in situazioni in cui l’assenza non abbia causato danni all’azienda, la mancata presenza al lavoro, anche solo per un giorno, comporta una violazione del vincolo di fiducia con il datore di lavoro, con possibili rischi per l’azienda.
Il numero di giorni consecutivi che possono determinare il licenziamento, anche se intervallati da giorni festivi o non lavorativi, è disciplinato dalle disposizioni del singolo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Un’assenza ingiustificata può portare al licenziamento per giusta causa, ad esempio, se il dipendente decide di prendere ferie in un periodo non concordato con il datore di lavoro.
Il licenziamento risulta illegittimo per assenze inferiori a 3 ore, a meno che non causino gravi problemi aziendali. Al contrario, è legittimo in caso di assenza dal lavoro per 3 giorni consecutivi motivate da scuse risultate non vere, indicando una mancanza di buona fede da parte del dipendente.
Il licenziamento per assenza ingiustificata può anche verificarsi in situazioni come:
- mancato invio del certificato medico entro i termini previsti per malattie;
- assenza del dipendente dalla nuova sede di lavoro, rifiutando il trasferimento come forma di protesta (a meno che il trasferimento stesso sia contrario alla correttezza, come nel caso di assistenza a un familiare con la legge 104);
- mancata comunicazione di un’assenza dovuta agli arresti domiciliari.
Chi viene licenziato per assenza ingiustificata ha diritto alla disoccupazione?
Il Decreto Lavoro, approvato dal Governo Meloni, ha introdotto significative modifiche relative alla Naspi, soprattutto per quanto riguarda il licenziamento del lavoratore a causa di “assenze ingiustificate”.
Dopo il sesto giorno di assenze ingiustificate consecutive, il rapporto di lavoro verrà risolto su volontà del dipendente. In questa fase, il datore di lavoro non avrà più l’obbligo, come avviene attualmente, di corrispondere l’indennizzo per il licenziamento.
In sostanza, il licenziamento per assenze ingiustificate viene assimilato alle dimissioni. Il Governo ha essenzialmente introdotto una forma di licenziamento che può essere richiesta autonomamente dal lavoratore, trattando tale licenziamento alla stregua delle dimissioni ordinarie. Sebbene questa scelta possa presentare alcune criticità per specifiche categorie di lavoratori, rappresenta un tentativo di migliorare la tutela dei datori di lavoro, spesso trascurati in un sistema poco chiaro.