Conseguire il riconoscimento del sostegno in Romania si prospetta sempre più difficile, a causa delle “misure compensative” imposte dal MIUR.
Qual è l’iter corretto da compiere per ottenere il riconoscimento del percorso svolto in Romania per abilitarsi al sostegno in Italia? Per rispondere a questa domanda è necessario fare riferimento non solo alla sentenza emessa il 29 Dicembre 2022 dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, ma anche alle restrizioni imposte dal Ministero dell’Istruzione italiano.
Il pieno riconoscimento del sostegno in Romania, infatti, è soggetto a specifici vincoli imposti dal MIUR che decisamente complicano l’accesso alla professione di docente di sostegno in Italia.
Se da un lato la decisione del Consiglio di Stato ha sancito il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento ottenuto in uno degli Stati dell’Unione Europea anche negli altri Paesi membri, infatti, dall’altro lato il Ministero ha sottolineato come la validità effettiva del titolo sia soggetta ad alcune “misure compensative”.
Le misure compensative imposte dal MIUR
Come stabilito dal Consiglio di Stato, precisamente, il Ministero dell’Istruzione è tenuto ad assicurare che la formazione acquisita in terra straniera sia corrispondente a quella garantita dal percorso italiano, necessario per accedere alla professione regolamentata come previsto dall’art.14 della Direttiva comunitaria n. 36/2005.
Spetta al MIUR, quindi, la valutazione del titolo ottenuto all’estero da coloro che aspirano a diventare docenti di sostegno, tenendo conto sia dell’esperienza effettivamente acquisita ma anche dei crediti formativi maturati e dall’analisi della struttura del corso frequentato, così come delle competenze sviluppate.
Quali restrizioni per ottenere l’abilitazione in Romania?
Scegliere di svolgere il TFA in Romania significa prolungare non poco l’iter per accedere all’insegnamento in territorio italiano, annullando ogni possibilità di entrare a far parte della graduatoria GPS di I fascia e di ottenere un incarico vero e proprio.
Stando alla nota ufficiale diffusa dal Segretario di Stato rumeno per l’Educazione Nazionale, infatti, affinché il percorso rumeno sia ritenuto abilitante a livello locale gli studenti italiani dovrebbero conseguire in Romania sia il diploma di scuola superiore sia la laurea, completando anche la formazione specialistica sul sostegno.
Si tratta evidentemente di requisiti del tutto impossibili da soddisfare e, proprio in virtù di queste disposizioni, il MIUR penalizza in modo significativo la specializzazione al sostegno rumena imponendo uno step aggiuntivo: la frequenza e il superamento di un “tirocinio compensativo” da svolgersi in Italia, caratterizzato da una durata media di due o tre anni secondo quanto messo nero su bianco dal Decreto Legislativo n. 206/2007.
I limiti dell’abilitazione al sostegno rumena
Entrando più nel dettaglio della formazione rumena, i diplomi caratterizzati dalla denominazione “Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” (compresi i titoli di abilitazione al sostegno, gestiti da istituzioni ad hoc dedicate all’insegnamento rivolto a studenti con bisogni educativi speciali o disabilità) non vengono considerati validi per l’insegnamento a livello locale: conseguentemente, gli stessi percorsi non possono essere convalidati neanche in Italia.
Lo stesso CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), che fa parte della rete NARIC (National Academic Recognition Information Centres) dell’Unione Europea, ha ribadito che la qualifica ottenuta dai candidati italiani al termine del corso di formazione psicopedagogica “Adeverintà” rappresenta una condizione necessaria ma non esaustiva per poter svolgere la professione di docente.
Secondo il CIMEA, infine, anche il luogo effettivo di svolgimento degli studi (vale a dire la Romania), è a tutti gli effetti una condizione fondamentale per poter ottenere l’attestato di conformità.
Ma quando esce il bando ordinario per il concorso docenti?