A partire dal 1° luglio 2022 i contribuenti forfettari sono tenuti a rispettare l’obbligo dell’Esterometro, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate. Questa disposizione implica la trasmissione telematica dei dati relativi a cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti esteri, utilizzando il formato XML, lo stesso impiegato per le fatture elettroniche. La normativa prevede un’applicazione graduale, estendendo i requisiti a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione.

Forfettari 2024: cos’è l’esterometro?

L’esterometro è l’obbligo di trasmettere telematicamente i dati delle operazioni effettuate con soggetti esteri. Originariamente, la comunicazione dei dati esteri era prevista ogni trimestre, ma la normativa attuale richiede la comunicazione per ogni singola operazione. L’obbligo riguarda le operazioni transfrontaliere, sia Ue che extra Ue, con alcune esclusioni specifiche.

I contribuenti forfettari, secondo le ultime disposizioni, devono adempiere all’esterometro per tutte le operazioni transfrontaliere, indipendentemente dalle regole specifiche di fatturazione che governano tali operazioni. Le modifiche introdotte dal decreto PNRR 2 hanno incluso i forfettari nell’ambito applicativo della fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio, eliminando le deroghe di ordine soggettivo.

Dal 1° luglio 2022, e in modo più esteso dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio si applica a tutti i soggetti d’impresa, inclusi i forfettari. L’obbligo dell’esterometro per i forfettari, tuttavia, è in vigore dal 1° luglio 2022 senza deroga alcuna. Anche i contribuenti forfettari esclusi dalla fatturazione elettronica nei due anni precedenti sono stati quindi tenuti alla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Esterometro e prestazioni di servizi: specifiche

Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, il soggetto forfettario deve seguire le regole territoriali previste dal DPR n. 633/1972. Nel caso di prestazioni generiche rese a committenti non residenti, il forfettario può emettere fattura, con l’obbligo di comunicare i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate.

Esterometro: obblighi e modalità di comunicazione per i forfettari nel 2024

I contribuenti forfettari devono trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere tramite il Sistema di Interscambio, utilizzando specifici tipi di documento e codici natura, in base alla natura dell’operazione. Questo include l’integrazione della fattura per i prestatori UE o l’emissione dell’autofattura per i prestatori extra-UE, e il versamento dell’IVA quando necessario.

L’esterometro, introdotto per monitorare le operazioni transfrontaliere, è uno strumento attraverso cui i contribuenti devono comunicare i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. L’obbligo include tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA con alcuni casi di esclusione specifici, come le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica, e quelle relative ad acquisti di importo non superiore a 5.000 euro.

Le scadenze

Per le operazioni nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, la trasmissione dei dati deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione, o secondo termini specifici per la fatturazione differita. Per le operazioni ricevute, la trasmissione deve essere completata entro il 15° giorno del mese successivo.

Come detto, la trasmissione dei dati dell’Esterometro avviene unicamente attraverso il SdI, utilizzando il formato XML. Ogni operazione deve essere trasmessa al SdI tramite file XML conforme alle specifiche tecniche. L’SdI effettua controlli formali sui file inviati, inclusa la verifica della corretta compilazione dei campi obbligatori.

I contribuenti in regime forfettario devono comunicare le prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti non residenti. In caso di prestazioni generiche rese a un committente non residente, è possibile emettere fattura cartacea (fino al 31 dicembre 2023) o elettronica extra-SdI senza addebito IVA, con l’obbligo di comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate. Per le prestazioni ricevute, è necessario l’adempimento dell’integrazione della fattura o l’emissione dell’autofattura, con successiva trasmissione dei dati.

Nuovi adempimenti per forfettari ed enti non commerciali

L’obbligo dell’esterometro rappresenta una sfida aggiuntiva per i contribuenti forfettari e gli enti non commerciali, richiedendo una revisione delle modalità di gestione dei rapporti con clienti e fornitori esteri. La comprensione e l’adempimento di questi nuovi requisiti sono essenziali per assicurare la conformità con le normative fiscali aggiornate e, soprattutto, per evitare sanzioni.