Non solo si prevedono aumenti salariali fino a 194 euro lordi mensili, ma anche un calcolo più favorevole per le pensioni. Con la Manovra 2024, il governo ha messo sul tavolo per le forze armate ulteriori 105 milioni di euro, aggiuntivi al miliardo e mezzo già stanziato per gli incrementi contrattuali all’interno del fondo di 5 miliardi destinato all’intero settore pubblico.
Pensioni militari, cosa cambia dal 2025?
La parte più significativa dell’emendamento riguarda probabilmente il regime previdenziale di militari, carabinieri, poliziotti e vigili del fuoco. Per coloro che andranno (o sono già andati) in pensione dal primo gennaio 2022, è previsto un calcolo più favorevole del montante contributivo accumulato, garantendo pensioni più sostanziose.
Questa scelta, a differenza di quanto fatto per medici, infermieri, insegnanti e dipendenti degli enti locali, ha una motivazione specifica. Gli impiegati del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico tendono a andare in pensione in anticipo, mediamente tra i 60 e i 62 anni. Ciò implica che nel corso della loro carriera versano un minor numero di contributi previdenziali.
In un sistema che sta progressivamente orientandosi verso un calcolo totalmente contributivo dell’assegno, ci sarebbe il rischio di contributi inferiori rispetto agli altri dipendenti pubblici e, di conseguenza, pensioni più basse. Per ovviare a questo problema, l’emendamento del governo prevede l’aumento del “coefficiente di trasformazione del montante contributivo”.
Pensioni militari, criteri d’accesso dal 2025
In merito a ciò, vengono specificati i criteri per l’accesso al pensionamento nel biennio 2025/2026.
- Per quanto riguarda la Pensione di Vecchiaia (articolo 2 del D.lgs n. 165 del 1997), a partire dal 1° gennaio 2025, per coloro che raggiungono il limite di età correlato alla loro qualifica o grado di appartenenza e non hanno ancora soddisfatto i requisiti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non subisce ulteriori incrementi rispetto a quanto previsto per il biennio 2023/2024. Resta invariato il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (conosciuto come finestra mobile), e le disposizioni indicate nel messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
- Per la Pensione di Anzianità (articolo 6 del D.lgs n. 165 del 1997) a partire dal 1° gennaio 2025, l’accesso avviene secondo i seguenti requisiti, mantenendo il regime delle decorrenze stabilito dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modifiche, dalla legge n. 122 del 2010:
- Raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età.
- Raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, con un’età anagrafica di almeno 58 anni.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1), trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifiche, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede un ulteriore ritardo di tre mesi rispetto ai dodici mesi della finestra mobile.