Esonero contributivo 2024: con la pubblicazione della circolare n. 11 del 16 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla misura dell’esonero sui contributi previdenziali previsti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 15, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Esonero contributivo 2024: riduzione dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti, ecco quali sono gli importi

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, l’art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024 ha previsto un esonero contributivo sulla quota dei contributivi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) nei confronti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione di coloro che operano con un rapporto di lavoro domestico.

Tale esonero, nello specifico, viene riconosciuto in via eccezionale per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, senza incidere sul rateo di tredicesima.

Per quanto riguarda l’importo dell’esonero previsto, invece, l’INPS riconosce una riduzione dei contributi IVS maggiore tanto più è bassa la retribuzione imponibile del lavoratore dipendente interessato.

In particolare:

  • l’esonero contributivo previsto per il 2024 è pari al 6% nel caso in cui la retribuzione imponibile mensile, tenendo in considerazione tredici mensilità, sia di importo pari o inferiore a 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • l’esonero contributivo previsto per il 2024 è pari al 7% nel caso in cui la retribuzione imponibile mensile, tenendo in considerazione tredici mensilità, sia di importo pari o inferiore a 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Esonero contributivo 2024: a chi spetta? Ecco quali sono i soggetti beneficiari

In base a quanto è stato disposto dall’art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024, l’esonero contributivo in oggetto spetta a tutti i lavoratori dipendenti che operano presso i datori di lavoro pubblici e privati.

Sono ammessi all’esonero anche coloro che lavorano con un rapporto di apprendistato, mentre sono esclusi i lavoratori domestici.

Le istruzioni INPS per la compilazione dei flussi Uniemens

Ecco qui di seguito cosa deve essere indicato all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens in caso di esonero contributivo pari al 6%:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L094”, recante “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile pagata nel mese di riferimento, al netto di:
    • tredicesima/quattordicesima;
    • eventuali mensilità aggiuntive;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere inserito l’anno/mese di riferimento;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere inserito l’importo dell’esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

In caso di esonero contributivo pari al 7%, invece, la compilazione è la stessa che abbiamo appena elencato, ad eccezione dei seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L098”, recante “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere inserito l’importo dell’esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.