Nella terza età, con figli, nipoti e coniuge a carico, è comune che i genitori pensino alla distribuzione dei loro beni tra gli eredi, cercando di evitare eventuali malintesi e conflitti al momento della loro scomparsa. Parallelamente alla pianificazione patrimoniale, sorgono questioni fiscali legate al trasferimento di proprietà. In questo contesto, emerge inevitabilmente la domanda: cosa è più vantaggioso, la successione o la donazione? Per trovare una risposta, è essenziale considerare gli ostacoli che possono sorgere in queste circostanze.
I principali problemi da considerare nella scelta tra successione e donazione includono:
Valutando attentamente queste questioni, sarà possibile prendere una decisione informata tra successione e donazione, tenendo conto delle implicazioni fiscali, della prevenzione di controversie, della semplificazione burocratica, della tutela da debiti e delle prospettive di rivendita dei beni trasferiti.
Per chi desidera trasferire gratuitamente la proprietà di un proprio bene a un'altra persona, ci sono due opzioni principali: la donazione e la successione (con il testamento). Nel caso della donazione, il bene diventa immediatamente di proprietà del beneficiario, mentre con il testamento ciò avviene solo alla morte del testatore.
La procedura per effettuare una donazione è relativamente semplice: è sufficiente recarsi dal notaio con due testimoni, di solito forniti dallo stesso studio notarile. Chi non desidera privarsi dell'uso del bene prima della propria morte può riservarsi l'usufrutto, consentendo, ad esempio, di continuare a vivere nella residenza pur essendo intestata a un'altra persona.
Il testamento può essere redatto in diverse forme. C'è il testamento olografo, scritto direttamente dal testatore e da lui conservato o consegnato a persone di fiducia. Questo tipo di testamento presenta il rischio che possa essere nascosto, distrutto o che possano sorgere contestazioni sulla firma o la scrittura. Un'altra opzione è il testamento pubblico, redatto dal notaio o da lui conservato, dove le contestazioni sulla forma del documento sono praticamente impossibili grazie alla presenza del pubblico ufficiale. Una terza possibilità, intermedia tra le due precedentemente menzionate, è il testamento segreto, redatto dal testatore e poi consegnato al notaio.
Dal punto di vista fiscale, donazione e successione sono soggette alla stessa tassazione. In particolare, entrambi gli atti comportano:
Per quanto riguarda l'onorario del notaio, questo deve essere pagato sia per la donazione che per il testamento. La donazione richiede un atto notarile se il bene è immobile o di valore non trascurabile. Anche se il testamento è olografo e quindi può essere redatto senza la presenza del notaio, quest'ultimo è necessario per l'apertura della successione.
In definitiva, in termini fiscali e di costi complessivi, donazione e successione risultano sostanzialmente equivalenti.
La donazione non può essere oggetto di contestazione fino alla morte del donante. Solo dopo la sua scomparsa, entro un periodo di 10 anni, gli eredi possono contestare sia le donazioni che le disposizioni testamentarie che ledono le cosiddette "quote di legittima". Queste quote minime, stabilite dalla legge, devono essere riservate ai figli, al coniuge o, in assenza di figli, ai genitori. Se esiste accordo e armonia tra questi soggetti, nessun altro avrà il diritto di mettere in discussione né il testamento, né le donazioni.
Per evitare possibili contestazioni, è consigliabile rispettare le quote di legittima destinate ai figli e al coniuge. Con l'assistenza di un notaio o di un avvocato, il rischio di dispute può essere notevolmente limitato.
Tuttavia, il testamento olografo offre meno garanzie rispetto alla donazione o al testamento pubblico. Potrebbe essere nascosto o contestato sulla base dell'autenticità della firma. Questo problema non sussiste con la donazione o il testamento notarile.
La donazione è un atto relativamente semplice quando viene eseguita con la supervisione di un notaio. Il testamento olografo richiede una certa competenza nella redazione e nella suddivisione delle quote di legittima. La consulenza di un professionista del settore può essere utile in questo contesto.
Chi eredita subentra nei debiti del defunto, ma questa responsabilità non si applica se il bene è donato prima della morte. Tuttavia, se la donazione avviene dopo la nascita dell'obbligazione, il creditore può contestarla entro cinque anni dalla sua registrazione nei registri pubblici, richiedendone la revoca.
In questo caso, è più opportuno procedere con la donazione prima che sorga l'obbligazione.
Come accennato, la donazione può essere contestata dagli eredi legittimari fino a 10 anni dopo la morte del donante, se queste donazioni hanno violato le quote minime imposte dalla legge. Ciò rende più difficile la rivendita di un bene ricevuto tramite donazione fino a 10 anni dopo la morte del donante, e può comportare difficoltà nell'ottenere finanziamenti dalla banca. Al contrario, con la successione, questo problema non si verifica.