Nel 2024 i titolari di regimi forfettari in Italia affronteranno importanti novità relative all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. Questa transizione implica una particolare attenzione alla gestione dell’imposta di bollo, ora soggetta a specifiche normative. Secondo l’interpello dell’Agenzia delle Entrate 428/2022, il bollo addebitato ai clienti diventa una posta reddituale, richiedendo un’indicazione precisa nella fattura elettronica. Si utilizza il codice IVA N2.2 anziché N1, quest’ultimo riservato alle spese escluse dall’applicazione dell’IVA e che non concorrono alla formazione del reddito.

Imposta di bollo fattura elettronico: attenzione al procedimento

Nonostante sia tecnicamente lecito per i forfettari deviare dalle linee guida sull’amministrazione finanziaria, questa scelta può comportare costi maggiori. Il rischio principale è una contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbe portare a oneri antieconomici e contenziosi.

Imposta di bollo fattura elettronica: conseguenze per fornitori e clienti

Numerose aziende, considerando anche coloro che non sono forfettari, richiedono ai propri fornitori di indicare il bollo nella fattura come componente tassabile. Questo per evitare problemi con l’amministrazione finanziaria, in particolare per quanto riguarda la certificazione unica. Un approccio alternativo per i forfettari è quello di assumersi il costo dei 2 euro senza richiederne il rimborso ai clienti, evitando così che l’importo assuma valenza reddituale.

Come l’Agenzia delle Entrate controlla l’imposta di bollo sulla fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), analizza trimestralmente le fatture elettroniche per verificare la corretta applicazione dell’imposta di bollo. Questo processo genera due elenchi:

  • Elenco A: non modificabile, per le fatture correttamente assoggettate a bollo.
  • Elenco B: modificabile, per le fatture che dovrebbero essere assoggettate a bollo ma non lo sono.

Le fatture rientrano nell’elenco B se superano la soglia di 77,47 euro, presentano codici Natura specifici (in riferimento alla natura dell’operazione) e non indicano il bollo dove dovuto. Per le operazioni esenti, è necessario indicare codici specifici nel campo “Tipo dato” nel blocco “Altri dati gestionali” della fattura, segnalando così all’Agenzia delle Entrate le fatture che formalmente rientrano nell’applicazione dell’imposta di bollo, ma sono esentate per specifiche disposizioni normative.

Variazione delle fatture soggette a bollo

Entro il 15 del primo mese successivo a ogni trimestre, i soggetti IVA hanno accesso agli elenchi A e B tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Qui, possono modificare l’elenco B, indicando le fatture che non soddisfano i criteri per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo quelle che devono essere assoggettate, ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi. Le modifiche all’elenco B devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Casi specifici per l’aggiunta di fatture

Le fatture aggiunte devono essere emesse dal contribuente come cedente/prestatore o, in caso di autofatture, dal contribuente come cessionario/committente. Devono inoltre riferirsi al trimestre in oggetto e essere state elaborate senza scarto dal Sistema di Interscambio. Gli intermediari delegati possono anche effettuare queste modifiche, previa autorizzazione del contribuente.

Versamento imposta di bollo fattura elettronica: le scadenze

Le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sono le seguenti, in base ai trimestri di riferimento:

  • 1° trimestre: 31 maggio (se l’importo non supera i 5.000 euro, il versamento può avvenire entro il 30 settembre);
  • 2° trimestre: 30 settembre (se cade di sabato, slitta al primo giorno lavorativo successivo);
  • 3° trimestre: 30 novembre;
  • 4° trimestre: 29 febbraio dell’anno successivo.

Queste date sono molto importanti da ricordare per garantire il corretto adempimento fiscale e evitare sanzioni.

Imposta di bollo tra i ricavi: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 428/2022, ha chiarito che il bollo addebitato in fattura ai clienti da parte dei forfettari rientra nella categoria dei ricavi o compensi. Questo importo concorre alla determinazione del reddito soggetto a imposta sostitutiva, come previsto dall’articolo 4 della legge n. 190 del 2014.

Nel contesto del riaddebito dell’imposta di bollo, è fondamentale considerare che il professionista è il soggetto passivo dell’imposta. Pertanto, il riaddebito al cliente non è una mera passività, ma assume la natura di un ricavo.

Di conseguenza, anche per i forfettari obbligati alla fatturazione elettronica, l’imposta di bollo addebitata al cliente deve essere esplicitata nella fattura, indicando come codice IVA la specifica N2.2.

Ricordiamo che la soglia di 77,47 euro è il punto di riferimento per determinare se una fattura è soggetta all’imposta di bollo. Se l’importo totale della fattura supera questo limite e non è soggetto a IVA, allora l’imposta di bollo diventa applicabile.