Va definendosi il quadro delle possibilità di utilizzo, nel 2024, dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta nel caso di lavori agevolati dai bonus edilizi e dal superbonus. I vari interventi normativi, non da ultimo il decreto legge “Salva spese” (Dl 212 del 29 dicembre 2023), hanno progressivamente ristretto il campo di applicazione delle due opzioni. Inoltre, anche laddove vi fossero spazi di utilizzo della cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura – come, ad esempio, il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche – risultano decisamente decimati dalla legge di fine anno 2023.

In questo contesto, dunque, oltre al superbonus e al bonus anti barriere architettoniche – quest’ultimo limitato anche per le tipologie di lavori da agevolare – risultano ridimensionati gli interventi per la riduzione del rischio sismico e per la demolizione e ricostruzione. Infine, arrivano nuovi adempimenti a carico dei committenti dei lavori, come ad esempio la necessità di una polizza assicurativa sui lavori agevolati dal bonus sisma.

Sconto in fattura e cessione crediti dei bonus edilizi: per cosa si possono ancora usare nel 2024?

È sempre più ristretto il campo di utilizzo delle due opzioni dei bonus edilizi e del superbonus, ovvero di sconto in fattura e cessione dei crediti, modalità di utilizzo delle agevolazioni. Negli ultimi due anni, la normativa è andata sempre più nella direzione di restringerne il loro utilizzo, fino al decreto che maggiormente ha chiuso le porte a sconti e cessioni. Infatti, il decreto legge 11 del 17 febbraio 2023 aveva limitato l’utilizzo delle due opzioni ai lavori in partenza in data successiva, al netto di alcune situazioni ben definite.

Il provvedimento di febbraio scorso consentiva la circolazione dei crediti d’imposta e l’applicazione dello sconto in fattura solo per interventi in superbonus (110% e 90% del 2023 e 70% del 2024) solo se prima del 17 febbraio 2023 il condominio/committente abbia presentato la certificazione asseverata di inizio degli interventi (Cilas) sulle singole unità immobiliari e adottato la delibera condominiale per i relativi interventi. Sulla cessione dei crediti proseguono gli accordi delle Regioni con istituti bancari

Sul superbonus, le uniche accezioni ad oggi rimanenti per le due opzioni riguardano i lavori effettuati da enti del Terzo settore, case popolari e cooperative di abitazioni a proprietà indivisa, già costituiti entro il 16 febbraio 2023.

Sconto e cessione su bonus 2024, la stretta sull’abbattimento barriere

Ulteriori restrizioni sono intervenute sui bonus di abbattimento delle barriere architettoniche con il 75 per cento di agevolazione fiscale. Oltre alla delimitazione dei lavori ammessi al bonus, il decreto 212 del 2023 ha previsto un limite nell’utilizzo di cessione crediti e sconto ai soli benefici relativi a interventi sulle parti comuni degli immobili a destinazione abitativa.

Inoltre, sono ammissibili le due opzioni per gli interventi eseguiti dai singoli proprietari – o titolari di diritto reale – sugli appartamenti o sugli immobili unifamiliari utilizzati come casa principale ma solo se il quoziente del reddito familiare non ecceda il tetto dei 15.000 euro all’anno. In alternativa, nel nucleo familiare deve essere presente un soggetto disabile.

Sismabonus, ecco le ultime novità del 2024

Infine, altre strette nell’utilizzo dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta sono state previste per quanto concerne i bonus per la riduzione del rischio sismico. Il decreto 212 del 2023, infatti, prevede che per le aree colpite da eventi sismici dal 1° aprile 2009 e per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sia possibile avvalersi delle due opzioni fino a tutto il 2025. Inoltre, per questi lavori la percentuale di agevolazione è ancora fissata al 110 per cento.

Tuttavia, per i lavori completati dopo il 30 dicembre 2023 – giorno di entrata in vigore del decreto – è necessario stipulare un’assicurazione per eventuali danni causati da eventi sismici. Novità, invece, arrivano per i lavori di demolizione e ricostruzione nelle zone al di fuori dei “crateri”. Infatti, per le classiche zone 1, 2 e 3 i lavori di riduzione del rischio sismico esulano dalle due opzioni a meno che, entro il 29 dicembre 2023, il committente abbia presentato il titolo abitativo.