Malattia marittimi 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime istruzioni operative per quanto riguarda l’indennità di malattia lavoratori marittimi in generale, nonché le successive e recenti modifiche che sono state apportate alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Il messaggio in oggetto, nello specifico, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 1, comma 156, della sopra citata Legge di Bilancio 2024, la quale ha introdotto delle novità rispetto a quanto era prevista in precedenza dagli artt. 6 e 10 del regio decreto legge n. 1918 del 23 settembre 1937, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 831 del 24 aprile 1938.

Malattia marittimi 2024: il quadro normativo e le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio

Prima di procedere con la fornitura delle istruzioni operative l’INPS ha ricordato quelle che sono le prestazioni che sono poste a tutela dei soggetti che operano nel settore di lavoro marittimo e che si trovano in uno stato di malattia.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito quali sono le prestazioni a tutela della malattia per i lavoratori marittimi:

  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale (art. 6 del regio decreto legge n. 1918 del 1937), la quale prima delle recenti modifiche veniva erogata in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito da parte dell’assicurato durante il corso degli ultimi 30 giorni prima dello sbarco;
  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare (art. 7 del regio decreto legge n. 1918 del 1937), la quale prima delle recenti modifiche veniva erogata in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito da parte dell’assicurato durante il corso degli ultimi 30 giorni prima dello sbarco;
  • l’indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro, la quale prima delle recenti modifiche veniva erogata in misura pari al:
    • 50% della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia durante il corso dei primi 20 giorni;
    • 66,66% della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia durante il corso del periodo compreso tra il 21° giorno e il 180° giorno;
  • la temporanea inidoneità all’imbarco conseguente alla malattia (legge n. 1486 del 16 ottobre 1962), la quale prevede un indennizzo pari alla base di calcolo per l’evento di malattia presupposto prendendo in considerazione esclusivamente la retribuzione ordinaria.

Tali prestazioni, poi, attraverso la pubblicazione della Legge di Bilancio 2024, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L, hanno subito le seguenti modifiche.

La novità principale, nello specifico, riguarda l’importo relativo all’indennità di malattia giornaliera prevista per i lavoratori marittimi che hanno subito o che subiranno gli eventi in oggetto a partire dal 1° gennaio 2024.

Quest’ultima, in particolare, viene concessa in misura pari al 60% della retribuzione, prendendo come riferimento per la base di calcolo la retribuzione media globale giornaliera che percepisce il lavoratore marittimo durante il corso del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia.

Nel caso in cui l’evento morboso si verifichi nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, invece, il calcolo sarà effettuato dividendo la retribuzione per il numero di giorni retribuiti.