Fringe benefit e stock option: con la pubblicazione del messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le modalità e le tempistiche che devono essere rispettati da parte dei datori di lavoro ai fini dell’invio dei dati relativi ai compensi che sono stati erogati da questi ultimi a titolo di fringe benefit e di stock option.
Tali informazioni, nello specifico, riguardano i compensi che sono stati erogati ai lavoratori cessati durante il corso del periodo di imposta 2023, al fine di permettere all’Istituto l’emissione delle Certificazioni Uniche 2024 in qualità di sostituto di imposta.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 51, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR).
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 40 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, n. 85 (c.d. Decreto Lavoro), nonché all’interno dell’art. 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.
Fringe benefit e stock option: ecco quali sono le modalità e le tempistiche da rispettare per l’invio dei dati relativi ai compensi erogati nel 2023 dai datori di lavoro ai lavoratori cessati
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dall’art. 23, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i sostituti di imposta sono obbligati ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento.
Pertanto, l’INPS ha l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il sopra citato termine, i dati presenti all’interno delle Certificazioni Uniche, in modo che l’amministrazione finanziaria possa predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata di tutti i contribuenti interessati.
A tal proposito, dunque, al fine di permettere all’Istituto di rispettare i propri adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto di imposta, i datori di lavoro interessati hanno l’obbligo di inviare i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati durante il corso del periodo di imposta 2023 ai lavoratori cessati entro il termine ultimo del 21 febbraio 2024.
L’invio delle informazioni necessarie, in particolare, dovrà essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche entro la suddetta scadenza.
In caso contrario, i flussi inviati in maniera tardiva all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non saranno presi in considerazione da parte di questi ultimi per quanto riguarda le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno.
La trasmissione dei dati da parte dei datori di lavoro interessati, nello specifico, può essere effettuata recandosi presso il sito web ufficiale dell’INPS e accedendo all’interno dell’apposito servizio online denominato “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile seguendo il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > Accesso ai servizi per aziende e consulenti > Accedi all’area tematica”.
Dopo aver effettuato la selezione del servizio online dell’Istituto sopra citato, i datori di lavoro interessati potranno scegliere una fra le seguenti opzioni:
- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.