Con la pubblicazione del messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda i criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità ai fini del calcolo dell’indennità relativa al congedo straordinario riconosciuto nei confronti dei lavoratori dipendenti che operano all’interno del settore privato.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 42, commi 5 e ss., del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

I criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità ai fini del calcolo dell’indennità relativa al congedo straordinario

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione del messaggio in oggetto l’INPS ha fornito delle precisazioni in merito al calcolo del congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

A tal proposito, l’art. 42, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 151 del 2001, il quale è stato successivamente modificato dall’art. 4 del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, prevede che durante il periodo di congedo straordinario il soggetto richiedente abbia il diritto di beneficiare di un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, esclusivamente per quanto riguarda i compensi fissi e continuativi percepiti.

Non figurano, dunque, ai fini del calcolo del congedo in oggetto tutti gli elementi variabili, come ad esempio quelli legati alla presenza del lavoratore interessato.

Tale periodo preso in esame, nello specifico, in base a quanto viene disposto dal successivo comma 5 quinquies, non rileva per quanto riguarda la maturazione dei seguenti benefici:

  • le ferie;
  • la tredicesima mensilità;
  • il trattamento di fine rapporto (TFR).

Al contrario, invece, dal momento che i periodi di congedo straordinario sono coperti da contribuzione figurativa, allora mediante la pubblicazione della circolare n. 32 del 6 marzo 2102, al par. 3.4 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato che tali periodi sono computati ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Ad ogni modo, ai fini del calcolo dell’indennità relativa ai periodi di congedo straordinario l’INPS ricorda che, secondo quanto è previsto da un apposito decreto legislativo n. 263 del 25 ottobre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha introdotto l’istituto della tredicesima mensilità.

Quest’ultima, in particolare, in base a quanto viene definito all’interno dell’art. 7, comma 1, della sopra citata normativa, deve essere riconosciuta il 16 dicembre di ogni anno oppure il giorno feriale successivo, qualora il giorno previsto cada in una data festiva, ai lavoratori dipendenti che operano all’interno del settore pubblico, come strumento per la gratificazione dei medesimi.

Con il passare del tempo, però, questa gratificazione è diventata una prassi dal momento che la tredicesima mensilità viene erogata ogni anno a tutti i lavoratori dipendenti che operano all’interno del settore pubblico, in maniera fissa e ricorrente, senza tenere conto del carattere della meritevolezza inizialmente previsto.

A tal proposito si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, la quale in merito alla natura della tredicesima ha ritenuto che fosse di fatto un emolumento corrente fisso di natura non diversa dallo stipendio, che viene elargita a tutti i dipendenti statali indipendentemente dal merito che hanno (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658).

Per quanto riguarda l’erogazione della tredicesima mensilità a coloro che operano all’interno del settore privato, invece, l’emolumento viene concesso agli stessi in base a quanto è previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Indipendentemente dal fatto che la tredicesima venga pagata ai lavoratori dipendenti che operano all’interno del settore pubblico oppure che operano all’interno del settore privato, dunque, sentito il parere che gli è stato fornito da parte della Ragioneria generale dello Stato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha ritenuto di dover prendere in considerazione l’emolumento in esame ai fini del calcolo del congedo straordinario.

Infine, l’Istituto ha chiarito che l’indennità spettante durante il periodo di congedo deve tenere conto di:

  • tredicesima;
  • mensilità aggiuntive, come:
    • gratifiche;
    • indennità;
    • premi;
    • ecc…