Rimborso del canone tv 2024, ecco chi può chiederlo e come fare. Il titolare di un contratto di fornitura dell’energia elettrica o gli eredi possono presentare domanda di rimborso dell’importo dell’abbonamento televisivo per utilizzo privato già pagato mediante l’addebito nella bolletta della luce ma non dovuto. Sono previste altre motivazioni di richiesta del rimborso. Per la richiesta si può compilare lo specifico modello in formato pdf.
I soggetti che abbiano già compiuto i 75 anni di età e in possesso dei requisiti reddituali per non pagare il canone tv ma che lo abbiano pagato, possono utilizzare lo specifico modello di richiesta del rimborso.
Rimborso canone tv 2024, chi può richiederlo e quali modelli usare
Il canone tv 2024 già pagato, ma che si poteva evitare di pagare, può essere oggetto di richiesta di rimborso. La richiesta può essere presentata sia dal soggetto interessato che dagli eredi. Ad esempio, se il pagamento sia avvenuto mediante addebito diretto nella bolletta della luce è possibile utilizzare il modello di richiesta del rimborso tv messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Si tratta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per l’energia elettrica.
I soggetti che hanno già compiuto i 75 anni di età e che rientrino nei limiti reddituali per non pagare il canone tv ma che l’abbiano pagato, possono richiederne il rimborso. I requisiti reddituali consistono nella produzione del reddito annuo proprio e del coniuge non eccedente gli 8.000 euro, fatta eccezione dei collaboratori domestici, i colf e le badanti. In tal caso, il modulo da utilizzare è quello di richiesta di rimborso del canone tv in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge numero 244 del 2007.
Invio della pratica di richiesta e modalità online o per raccomandata
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una specifica applicazione web per presentare domanda di rimborso del canone tv 2024. Mediante l’applicazione web si può compilare la dichiarazione sostitutiva online relativa all’abbonamento alla televisione per uso privato da compilare e inviare per via telematica, senza la necessità di scaricare alcun software.
La domanda di rimborso può essere presentata sia dal titolare dell’utenza elettrica che dai suoi eredi o intermediari abilitati. Si possono inviare i modelli di cui sopra anche mediante raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Rimborso canone tv 2024, quali sono i motivi della richiesta e i codici?
Nella domanda di rimborso del canone tv 2024 deve essere indicata la motivazione della richiesta. Il soggetto può far riferimento a una delle casistiche enunciate dall’Agenzia delle entrate per la richiesta, ovvero:
- l’aver compiuto l’età di 75 anni e avere un reddito familiare complessivo non superiore a 8.000 euro (codice 1);
- il possedere l’esenzione (per se stesso o perché derivante da un altro componente della famiglia anagrafica) per effetto di una convenzione internazionale. La situazione è quella dei diplomatici e dei militari stranieri (codice 2);
- il pagamento sia stato effettuato più volte mediante differenti modalità (ad esempio, in contemporanea, addebito in bolletta e addebito nella pensione). Il codice da utilizzare è il numero 3;
- il versamento dell’abbonamento sia stato effettuato sia mediante addebito nelle bollette dell’energia elettrica che tramite l’addebito in bolletta di un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);
- il soggetto abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte sua e dei componenti della famiglia (codice 5);
- nel caso in cui si tratti di una motivazione differente rispetto a quelle sopra enunciate, si può inserire con il codice 6.
Come si viene rimborsati dell’abbonamento televisivo Rai?
Il rimborso viene effettuato dall’impresa che fornisce l’energia elettrica sulla prima bolletta utile. In alternativa, l’impresa di fornitura può assicurare un’altra modalità purché il rimborso arrivi entro i successivi 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate, contenente le informazioni utili per procedere con il rimborso. Nel caso in cui il rimborso cui sono chiamate le imprese di fornitura dell’energia elettrica non dovesse andare a buon fine, sarà la stessa Agenzia delle entrate a provvedervi.