Canone tv 2024, l’Agenzia delle entrate ha elencato i casi di esonero dell’abbonamento Rai. Tra gli esonerati dal pagamento del canone, rientrano gli ultra 75enni con reddito non eccedente specifici tetti, i diplomatici e militari stranieri e i soggetti che non sono detentori di un apparecchio tv. Spesso ci si chiede se i non possessori di apparecchio televisivo non debbano pagare l’abbonamento e come inoltrare la richiesta di esonero.

Canone tv 2024, quali sono i casi di esonero dal pagamento?

Con il pagamento del canone tv 2024 entro il 31 gennaio prossimo per chi effettua il versamento direttamente con il modello F24, l’Agenzia delle entrate ha stabilito i casi di esonero dell’abbonamento Rai. Rientrano nei casi di esonero i soggetti che abbiano più di 75 anni di età, i diplomatici e gli stranieri e i cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale ma senza apparecchio televisivo.

Canone tv 2024, i cittadini con più di 75 anni devono pagare l’abbonamento Rai?

I cittadini, dunque, che abbiano già compiuto i 75 anni di età, con un reddito all’anno proprio e del coniuge non eccedente, nel complesso, a 8mila euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (escludendo i collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare la dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con la quale attestino il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone tv.

Se si compiono i 75 anni di età prima del 31 gennaio dello stesso anno (ad esempio, per il 2024), l’agevolazione spetta per intero. Se, invece, i 75 anni maturano tra il 1° febbraio e il 31 luglio dell’anno, si ottiene l’agevolazione per il secondo semestre dell’anno.

La dichiarazione sostitutiva di esenzione va presentata tutti gli anni?

Chi ha già presentato la dichiarazione sostitutiva, al permanere delle condizioni di esonero, non dovrà presentare ulteriori documentazioni negli anni susseguenti. Nel caso in cui, invece, si dovessero perdere le condizioni che danno diritto all’esonero (per esempio, se si supera il limite di reddito previsto), si deve presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti. In questo caso va compilata la sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva.

Cosa succede se si paga l’abbonamento tv e si poteva avere l’esenzione?

Nel caso in cui i soggetti abbiano pagato il canone tv pur possedendo le condizioni per ottenere l’esonero, possono chiedere il rimborso dopo presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante le condizioni di esonero e indicando la causale 1. Il modello specifico può essere inviato anche mediante procedure telematiche.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, ha pubblicato i modelli di esenzione del canone tv per gli over 75 e le relative istruzioni in questa pagina.

Altri soggetti esonerati

Sono altresì esentati dal pagare il canone tv anche gli agenti diplomatici, i funzionari e gli impiegati consolari, i funzionari delle organizzazioni internazionali, i militari e il personale civile delle forze Nato di cittadinanza non italiana.

Chi non ha la tv, deve pagare l’abbonamento televisivo?

Infine, ottengono l’esonero anche i cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale. Anche in questo caso, serve presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio per evitare l’addebito nella bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Come si presenta la dichiarazione sostitutiva?

La dichiarazione sostitutiva si presenta mediante:

  • la pagina online a questo indirizzo
  • tramite il Caf e professionisti abilitati;
  • mediante raccomandata senza busta indirizzata all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando anche la fotocopia del documento di identità;
  • tramite comunicazione di Posta elettronica certificata (Pec), sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo [email protected], entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio.