Il beneficio dell’esenzione per reddito è applicato in base a condizioni personali e sociali correlate alle situazioni reddituali. Gli assistiti esenti per reddito possono usufruire di tutte le prestazioni diagnostico-strumentali, di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche ambulatoriali offerte dal Servizio sanitario nazionale senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo (ticket), purché siano necessarie ed appropriate alla loro condizione di salute.
Va sottolineato che l’esenzione per reddito non si applica all’assistenza farmaceutica. Per informazioni dettagliate sulla partecipazione al costo dei farmaci di fascia A, è consigliabile rivolgersi direttamente all’Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza.
Quali sono le fasce di reddito per non pagare il ticket sanitario?
Hanno diritto all’esenzione per reddito i cittadini che rientrano nelle seguenti categorie (Legge 537/1993 e successive modifiche – art. 8, comma 16):
- CODICE E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
- CODICE E02: Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e con un ulteriore aumento di 516,46 euro per ogni figlio a carico.
- CODICE E03: Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
- CODICE E04: Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge, con ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Cosa si intende per nucleo familiare?
Il concetto di “nucleo familiare” si riferisce all’insieme di individui rilevante ai fini fiscali, costituito dal diretto interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari che sono fiscalmente a carico, come specificato nell’articolo 1 del decreto ministeriale 22/1993. È importante notare che il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale, anche nel caso in cui sia fiscalmente indipendente o non convivente. La legge del 20 maggio 2016, n. 76, ha esteso questa considerazione anche alle persone dello stesso sesso unite civilmente.
Nei casi di minori di sei anni, l’appartenenza al nucleo fiscale dei genitori è determinata dalla situazione di coniugamento. Nel caso dei genitori conviventi, il minore appartiene al nucleo fiscale del genitore cui è fiscalmente a carico. Se il bambino è fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, considerando il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98).
Cosa si intende per familiare a carico?
Per “familiari fiscalmente a carico,” ci si riferisce ai familiari per i quali l’interessato beneficia di detrazioni fiscali, essendo titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro, come definito dall’art. 12 del TUIR (Testo unico imposte sui redditi).
Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare rappresenta la somma dei redditi individuali dei suoi membri. Ai fini dell’esenzione per motivi di reddito, è fondamentale considerare il reddito complessivo dell’anno precedente.
Come richiedere l’esenzione del ticket sanitario?
Nel corso del 2011, sono entrate in vigore nelle Regioni le nuove procedure di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto ministeriale datato 11 dicembre 2009.
Il medico prescrittore, che può accedere alla lista degli esenti tramite il sistema Tessera Sanitaria fornito dall’Anagrafe tributaria, verifica, su richiesta dell’interessato, l’ammissibilità all’esenzione (codici E01, E03, E04) al momento della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e annota il relativo codice sulla ricetta.
Qualora l’assistito non risulti fra gli esenti per reddito, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera “N” (non esente) sulla ricetta. L’assistito non è più tenuto a apporre la propria firma sulla ricetta come precedentemente richiesto.
Alcune categorie di utenti, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, potrebbero non comparire nell’elenco del medico curante. Si tratta di coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, come i pensionati al minimo e i pensionati sociali, oltre ai disoccupati. Questi ultimi devono autocertificare annualmente il reddito dell’anno precedente presso la ASL di residenza, che rilascerà un attestato apposito. Analogamente, l’assistito che ritiene di soddisfare i requisiti per l’esenzione per reddito, ma non è presente nell’elenco del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di residenza. I disoccupati devono anche autocertificare lo stato di disoccupazione e impegnarsi a segnalare tempestivamente la cessazione di questa condizione.
In caso di variazioni delle condizioni di reddito che comportino la perdita del diritto all’esenzione, è essenziale comunicarlo prontamente alla propria ASL di residenza.