Decadenza Assegno di inclusione (Adi) 2024 o Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha previsto, in un decreto di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le casistiche in cui si perde l’indennità per assenza o per rifiuto delle attività del Progetto utile alla collettività (Puc). La decadenza delle misure avviene nell’immediato, nel caso di rifiuto a iniziare le attività del Puc, mentre sono previsti step da 8 o da 24 ore di assenza ingiustificata.
Decadenza Assegno inclusione e Supporto formazione e lavoro: quando si perde l’indennità per assenza o rifiuto Puc
Si rischia di perdere l’indennità dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro nel caso in cui non si prenda parte – per assenza o per rifiuto – ai progetti utili alla collettività (Puc), ai quali sono chiamati a partecipare i beneficiari dei due indennizzi. Una sorta di ammonizione scatta per l’assenza ingiustificata di otto o più ore. Ma, se le ore ingiustificate di assenza dovessero arrivare a 24, arriverebbe la perdita dell’Indennità di Adi o di Sfl.
Lo stabilisce il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali numero 156 dello scorso 15 dicembre che è atteso alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede di stabile le modalità mediante le quali debbano essere portate avanti le attività comprese nel Puc.
Tra queste ultime, infatti, sono previsti anche dei divieti nello svolgimento di attività: non si potrà mai coinvolgere gli interessati a lavori pubblici o in mansioni per la sostituzione dei dipendenti del Comune. I progetti del Puc devono essere sempre collegati a obiettivi determinati, da portare a termine entro una scadenza definita.
Decadenza Assegno Supporto 2024, cosa sono i Progetti utili alla collettività (Puc)?
I Progetti utili alla collettività (Puc) erano già previsti durante la fruizione del Reddito di cittadinanza. Il decreto numero 4 del 2019, che ha istituito l’indennità a sostegno del reddito dei soggetti in particolari condizioni di necessità, prevedeva già percorsi personalizzati per i fruitori dell’indennità, fatti propri anche dal decreto 48 del 2023 (cosiddetto decreto legge “Lavoro”), che ha demandato la modalità di partecipazione alle attività a un decreto del ministero del Lavoro, provvedimento poi arrivato lo scorso 15 dicembre (decreto ministeriale numero 156 del 2023).
Chi percepisce l’Assegno di inclusione, misura in vigore dal 1° gennaio 2024, può essere tenuto a partecipare alle attività dei Progetti utili alla collettività per effetto di quanto sottoscritto nel patto di inclusione. In tal caso, le attività derivano dalla fruizione dell’indennità per la presa in carico dei servizi sociali che dispongano la partecipazione ai Puc. In alternativa, l’obbligo di partecipazione ai progetti può essere disposto dal patto di servizio personalizzato e disposto, in questo caso, dalla presa in carico dei fruitori dell’Adi da parte dei Centri pubblici per l’impiego.
Come si distribuiscono i posti del Puc e a chi sono assegnati
Il decreto “Lavoro” dello scorso anno prevedeva già che i progetti possano essere attuati dai Comuni o dalle altre amministrazioni pubbliche negli ambiti più svariati, dal culturale al sociale, dall’ambientale al formativo, all’artistico e a alla tutela dei beni. Tuttavia, dal momento che è probabile che l’attivazione dei
Progetti utili alla collettività possono risultare insufficienti per tutti i fruitori dell’Adi o del Sfl, o non attivati dagli enti chiamati a prevederli. In questi casi, si prevede la precedenza tra i fruitori del Supporto per la formazione e il lavoro i quali devono avere una quota tra la metà e i due terzi dei posti messi a disposizione dai Comuni, mentre ai beneficiari dell’Assegno di inclusione deve essere agevolata la partecipazione di almeno un membro del nucleo fruitore.
Quando si perde l’Adi o il Sfl per assenza ai Puc?
Tuttavia, proprio l’obbligo di partecipazione ai Progetti utili alla collettività fa sorgere delle situazioni di perdita delle indennità. Il rifiuto a iniziare le attività previste dal Puc prevede la perdita immediata sia nel caso di fruizione dell’Assegno di inclusione che del Supporto per la formazione e il lavoro.
Nel caso di assenza ingiustificata di otto ore, ai fruitori delle due indennità si contesta l’assenza stessa che dovrà essere idoneamente giustificata. Per assenze ingiustificate prolungate, dalle 24 ore, il Comune (o l’amministrazione pubblica) invia la segnalazione all’Inps che dispone la decadenza dalla fruizione delle indennità.