Il testamento senza notaio deve essere conservato correttamente per evitarne la perdita o distruzione. Innanzitutto, non sempre serve la figura del notaio per redigere un testamento. I testamenti ordinari sono regolamentati dagli articoli 601 e successivi del Codice Civile. Secondo tali articoli, le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. Vediamo insieme cosa dice la legge sul testamento senza notaio.
Testamento senza notaio
Per essere valido, il testamento olografo deve essere scritto integralmente dal testatore e datato da quest’ultimo. L’articolo 602 del Codice Civile rappresenta la forma chiave del testamento senza notaio e recita:
“Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.
La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.
Come si fa un testamento senza andare dal notaio?
È possibile redigere un testamento senza ricorrere ai servizi di un notaio, a condizione di rispettare le tre regole fondamentali previste dalla norma.
In particolare, il testamento deve essere integralmente scritto di pugno dal testatore, datato e sottoscritto. È importante notare che la data deve indicare giorno, mese e anno.
Normativa e prassi
Quando il testamento non è valido? Nell’ipotesi in cui il testamento non rispetti i requisiti formali disposti dalla normativa, potrebbero esserci elementi che conducono a considerare l’atto non valido o nullo.
Quali sono le forme di testamento? Il testamento olografo, più conosciuto come il testamento senza notaio, è la prima forma regolamentata dall’articolo 602 del Codice Civile. A seguire, troviamo il testamento pubblico disciplinato dall’articolo 603 del Codice Civile, redatto in presenza di un notaio e due testimoni. In questo caso, il notaio si occupa della conservazione dell’atto fino alla morte del testatore; pertanto, l’atto non potrà essere smarrito o distrutto.
In particolare, le disposizioni normative per il testamento come atto pubblico prevedono:
“Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni”.
Chi conserva l’atto del testatore?
È importante notare che il testamento olografo (senza notaio) viene conservato dal testatore nel luogo e nelle modalità che ritiene opportune. Potrebbe anche omettere agli eredi l’esistenza del testamento.
Nello stesso modo, il testatore potrebbe depositare l’atto presso un notaio affinché quest’ultimo lo custodisca fino alla morte. In questo caso, il notaio dovrà redigere un verbale in presenza di testimoni.
In alternativa, il testatore potrebbe depositare il testamento presso un professionista di fiducia, come ad esempio un avvocato, amico e così via, oppure custodirlo in una cassaforte o presso le cassette di sicurezza in banca.
Per il Pignoramento Eredità Futura, è disponibile un aggiornamento.