Il Sostegno per la Formazione e l’Occupazione (SFO) costituisce, insieme all’Assegno di Inclusione, un’azione di politica attiva volta a sostituire il Reddito di Cittadinanza.

Si rivolge a coloro che, per condizioni o reddito, non possono beneficiare dell’Assegno di Inclusione o risultano esclusi in base al parametro di scala di equivalenza. Questa misura è dedicata ai maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 59 anni che hanno la capacità di svolgere un’attività lavorativa.

Supporto formazione lavoro, come ricevere i 350 euro al mese?

Innanzitutto, è fondamentale precisare che il Sostegno per la Formazione e l’Occupazione, che concede un bonus mensile di 350 euro, è compatibile e completamente cumulabile con l’Assegno di Inclusione. Questo implica che le famiglie che includono maggiorenni considerati “occupabili” possono accedere sia al SFO che all’Assegno di Inclusione, garantendosi un reddito complessivo anche superiore a quello precedentemente previsto dal Reddito di Cittadinanza.

Tuttavia, il bonus di 350 euro non viene erogato subito dopo la presentazione della domanda; a differenza delle misure precedenti, è necessario attendere che il beneficiario dimostri di partecipare alle attività di formazione e orientamento al lavoro che conferiscono il diritto al beneficio.

Per chiarezza su chi può presentare domanda del Supporto per la Formazione e l’Occupazione (SFO) e come farlo, nonché sulle attività che attivano il pagamento di 350 euro (sebbene con una durata ridotta rispetto all’Assegno di Inclusione), è opportuno esaminare l’articolo 12 del Decreto Lavoro (Dl n. 48/2023, convertito con modificazioni in legge n. 85/2023). Il SFO è una misura di politica attiva volta a promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

La domanda può essere presentata da:

  • Cittadini dell’Unione europea o loro familiari, purché in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
  • Cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Titolari dello status di protezione internazionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

È essenziale, tuttavia, essere residenti in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.

La richiesta può essere avanzata dai membri dei nuclei familiari con età compresa tra i 18 e i 59 anni e in condizione di povertà assoluta, ovvero con un ISEE non superiore a 6.000 euro annui.

Per quanto riguarda i requisiti reddituali e patrimoniali, si fa riferimento a quanto previsto per l’Assegno di Inclusione. Ad esempio, il reddito annuo del nucleo familiare non deve superare i 6.000 euro, soglia da moltiplicare per il parametro di scala di equivalenza relativo.

Come fare domanda?

Coloro che soddisfano i requisiti possono avanzare richiesta. Ecco il procedimento da seguire:

  1. Presentare la domanda tramite la piattaforma Siisl per il Supporto per la Formazione e il Lavoro.
  2. Firmare contemporaneamente il patto di attivazione digitale (impegnandosi a rispondere alla convocazione del centro per l’impiego).
  3. Attendere la convocazione del servizio per il lavoro competente per stipulare il patto di servizio personalizzato.
  4. Nell’accordo di servizio, indicare almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione.

Una volta completati questi passaggi, il richiedente potrà ricevere offerte di lavoro o proposte di partecipazione a servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro. Inoltre, potrebbe essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti accreditati dalla formazione regionale, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. Tra le attività che danno diritto al bonus, indicate dall’Inps nel messaggio n. 3 del 2024, rientrano:

  • Orientamento specialistico.
  • Accompagnamento al lavoro.
  • Attivazione del tirocinio.
  • Incontri tra domanda e offerta.
  • Avviamento a formazione.
  • Sostegno alla mobilità territoriale.
  • Lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva.
  • Supporto all’autoimpiego.
  • Servizio civile universale.

Il pagamento del bonus di 350 euro verrà erogato solo dopo aver dimostrato la partecipazione alle attività per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il bonus sarà corrisposto per l’intera durata della misura a cui si partecipa e comunque per un massimo di 12 mensilità.

Pagamento importo

Una volta completata la procedura menzionata, il beneficiario ha diritto a un bonus fisso di 350 euro per l’intero periodo di partecipazione alle attività indicate dall’Inps nel messaggio n. 27 del 2024.

Il pagamento del bonus avviene tramite bonifico diretto e non è soggetto ai vincoli di spesa associati al Reddito di cittadinanza. Questo importo è erogato direttamente alla persona richiedente e non al nucleo familiare.

A differenza del Reddito di cittadinanza, in cui prima si ricevevano i fondi e poi si procedeva alla convocazione del centro per l’impiego e alla partecipazione alle attività, il Supporto per la Formazione e il Lavoro segue un approccio inverso. Prima, infatti, c’è l’attivazione da parte del richiedente, della quale sarà necessario fornire prova, e successivamente arriva il supporto economico.

L’importo del bonus è fisso e non dipende dal reddito familiare, come nel caso dell’Assegno di inclusione. Per ogni persona che presenta richiesta, sono previsti 350 euro al mese, con un massimo di 4.200 euro complessivi per un anno. Poiché si tratta di una misura individuale, non ci sono limiti sul numero di membri del nucleo familiare che possono fare richiesta. Ad esempio, se due persone nella stessa famiglia richiedono il bonus, l’importo mensile sarà di 700 euro, salendo a 1.050 euro nel caso di tre richiedenti. In definitiva, è possibile percepire complessivamente più fondi rispetto al Reddito di cittadinanza, con la differenza che in questo caso la durata è legata a quella della misura a cui si partecipa, entro un limite massimo di 12 mesi (non rinnovabile).