Legge 104 e pensione di vecchiaia a 56 anni di età: è possibile? Prima di capire esattamente quali sono i requisiti che permettono di anticipare l’uscita dal lavoro a 56 anni di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, è fondamentale distinguere almeno i principi legati alla Legge 104 e all’invalidità civile.

In molti erroneamente confondono le due prestazioni, presupponendo che la Legge 104 sia più restrittiva dell’invalidità, permettendo solo l’accesso ad altre agevolazioni che non includono quelle pensionistiche.

È importante notare che la Legge 104 e l’invalidità civile rappresentano percorsi distinti, e mentre la prima offre supporto per situazioni di handicap o malattia, la pensione di vecchiaia a 56 anni richiede specifici requisiti pensionistici che vanno valutati separatamente. Vediamo insieme le differenze e i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata.

Legge 104 e pensione di vecchiaia

L’invalido civile ottiene anche la Legge 104; ciò avviene perché alla base del riconoscimento della 104 è legata la percentuale d’invalidità minima del 33,33%. Nel verbale rilasciato dalla Commissione medica INPS – ASL, il riconoscimento della Legge 104 non implica direttamente l’accesso ai benefici economici o ad altre tipologie di prestazioni.

È importante notare che l’accertamento sanitario per il riconoscimento dei requisiti sanitari mira a individuare i requisiti previsti per una delle seguenti prestazioni:

  • invalidità civile;
  • cecità civile;
  • sordità;
  • disabilità;
  • handicap.

In base alle disposizioni normative contenute nella Legge n. 118 del 30 marzo 1971, l’invalidità viene attribuita alle persone che presentano una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica che causa una permanente incapacità lavorativa non inferiore a un terzo.

In base alla percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione medica ASL – INPS, si ottiene l’accesso alle prestazioni economiche o ad altra tipologia di agevolazione.

Chi ha l’invalidità civile ha anche la 104?

Prima di spiegare le differenze tra l’invalidità civile e la Legge 104, è importante sottolineare le disposizioni normative presenti nell’articolo 3, comma 1 della Legge 104/1992, che recita:

“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

In breve, se la Commissione medica ASL – INPS, nella fase dell’accertamento sanitario, viene chiamata a valutare la capacità lavorativa, il discorso cade sulla presenza dell’invalidità civile.

In sostanza, l’invalidità riguarda la difficoltà nello svolgere alcuni compiti quotidiani a causa delle limitazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive o uditive. Il certificato di invalidità civile è il frutto di una valutazione medico-legale.

La certificazione dello stato di handicap, invece, pone in rilievo lo svantaggio sociale che una persona può avere in un contesto quotidiano a causa della sua minorazione.

Quale percentuale di invalidità per avere la 104?

Per il riconoscimento della Legge 104, è indispensabile l’attribuzione di una percentuale minima di invalidità civile, ovvero fino al 33%. Tuttavia, in questo caso, non si ha diritto ad alcun beneficio economico.

Maggiori benefici riguardano l’attribuzione di una percentuale di invalidità che supera la soglia minima, di seguito riportati:

  • dal 34%, viene riconosciuta la concessione gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale;
  • dal 46%, viene riconosciuta l’iscrizione alle liste di collocamento mirato.
  • dal 50%, viene riconosciuto il congedo straordinario per cure, in base al CCNL di riferimento;
  • dal 67%, viene riconosciuta l’esenzione parziale pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale e così via;
  • dal 74%, viene riconosciuto un assegno mensile e il diritto all’Ape sociale (se in possesso dei requisiti);
  • dall’80%, viene riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia (se in possesso dei requisiti);
  • al 100%, viene riconosciuta la pensione di inabilità, in base alle disposizioni di legge.

Ape sociale e invalidità

 L’anticipo pensionistico Ape sociale è concesso a coloro che hanno compiuto 63 anni e appartengono alle categorie di maggior tutela previste dalla legge. Nello specifico, con un requisito sanitario, possono accedere all’indennità le persone che:

  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Legge 104 e pensione vecchiaia anticipata

La pensione di vecchiaia ordinaria viene riconosciuta a 67 anni di età e 20 anni di contributi. Tuttavia, i lavoratori a cui è stata riconosciuta un’invalidità nella percentuale dell’80% possono accedere ai requisiti agevolati previsti in presenza del requisito sanitario.

La pensione di vecchiaia anticipata viene rilasciata a 56 o 61 anni di età ai lavoratori dipendenti appartenenti al comparto privato, se riconosciuti dalla commissione medica ASL – INPS invalidi con una percentuale dell’80%.

In breve, i lavoratori possono accedere al trattamento ordinario anticipato con i requisiti agevolati, a condizione che rientrino nelle condizioni di seguito riportate:

  • accertamento del requisito riconosciuto dalla commissione medica ASL – INPS per un’invalidità nella percentuale dell’80%.
  • 56 anni per le donne.
  • 61 anni per gli uomini.
  • almeno 20 anni di contributi.

È prevista una finestra mobile di 12 mesi.