Compensazioni F24: Le nuove regole della Legge di Bilancio 2024, incluse nel dossier sulla Manovra, vietano l’uso dell’Home banking per compensazioni F24. Dal 2024, attivati servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo insieme le ultime novità sui crediti tramite Home banking.
Compensazioni F24 – Legge di Bilancio 2024
Nel comma 94 della legge di Bilancio 2024 sono contenute le nuove regole per la compensazione dei crediti INPS e INAIL. A partire dal 1° luglio 2024, scatta l’obbligo di utilizzare i nuovi servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento tramite l’F24 con compensazione di crediti IVA.
Pertanto, i crediti INPS maturati dai lavoratori autonomi possono essere compensati dopo un periodo di almeno 10 giorni a partire dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Sempre con decorrenza da luglio, si interrompono le compensazioni orizzontali nei confronti dei contribuenti con debiti non regolarizzati e con termini scaduti per un valore di oltre 100mila euro. Nei paragrafi successivi, esaminiamo nel dettaglio le ultime novità previste dalla legge 213/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303.
Normativa e prasi
Con l’articolo 1, commi da 84 a 98, della legge di bilancio 2024 sono state introdotte diverse restrizioni sull’utilizzo delle compensazioni fiscali tramite modello F24, con l’intento di prevenire comportamenti non leciti. In particolare, nel comma 94, sono state apportate diverse modifiche all’articolo 37, riguardanti disposizioni di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario (decreto legge n. 223 del 2006).
Con l’obiettivo di introdurre l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate secondo modalità che seguiranno, anche nei casi previsti di uso in compensazione, tramite modello F24 i crediti maturati INPS e INAIL.
Non possono ricorrere alla compensazione tramite il modello F24 i contribuenti con violazioni in atto, in materia di cartelle esattoriali iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Ente impositore per un valore di oltre centomila euro. Nello specifico, la norma riguarda debiti con termini di pagamento scaduti e ancora dovuti.
Il comma 95 prevede che in presenza di compensazioni, mediante modello F24, si ricorra esclusivamente ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Come si chiede la compensazione?
Conformemente alle spiegazioni fornite nel comma 97 della suddetta legge, si riportano integralmente i casi principali di compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, di seguito descritti:
- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
La norma (comma 1-ter) ammette la compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo, relativi a premi ed accessori maturati, a condizione che si tratti di un credito certo, liquido ed esigibile.