La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto rilevanti modifiche in merito alla tassazione degli immobili e delle attività finanziarie detenute all’estero. Queste novità hanno un impatto significativo sui contribuenti italiani, motivo per cui è fondamentale comprendere nel dettaglio le implicazioni di tali cambiamenti. In questo articolo, andremo a scoprire quali sono le modifiche relative all’Imposta sugli Immobili all’Estero (IVIE) e all’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere (IVAFE).

IVIE e IVAFE: aumenti dal 2024

Stando alla recente Manovra, sono stati decisi degli aumenti per quanto riguarda IVIE e IVAFE. Prima di analizzarli nel dettaglio, andiamo a vedere cosa sono esattamente IVIE e IVAFE, chi ne è soggetto e quali sono le modifiche intercorse nel 2024.

IVIE: l’Imposta sugli Immobili all’Estero, novità 2024

L’IVIE è un’imposta che riguarda i cittadini italiani residenti che possiedono immobili all’estero. La sua applicazione è vasta e comprende diversi tipi di immobili e diritti reali. Pertanto, questa imposta riguarda non solo i proprietari di fabbricati e terreni, ma anche coloro che detengono diritti reali quali usufrutto o abitazione, nonché coloro che hanno concessioni su aree demaniali e locatari di immobili in leasing finanziario. Originariamente istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011, questa imposta ha subito varie modifiche nel corso degli anni, l’ultima delle quali è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024.

Una notevole eccezione nell’applicazione dell’IVIE riguarda gli immobili adibiti a residenza principale e la casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio. Per questi immobili, a patto che non siano classificati nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8, A/9), non si applica l’IVIE. Inoltre, dal 2020, la sfera dei soggetti passivi di questa imposta si è ampliata includendo enti non commerciali e certe forme societarie residenti in Italia.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile per il calcolo dell’IVIE varia in funzione della localizzazione dell’immobile. Per gli immobili situati nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo, si utilizza il valore catastale, seguendo una procedura analoga a quella dell’IMU in Italia. Al contrario, per gli immobili situati in altri Stati, si considera il costo di acquisto o il valore di mercato.

Aliquote e calcolo dell’IVIE

Le aliquote dell’IVIE hanno subito una modifica importante nel 2024. In precedenza, l’aliquota ordinaria era dello 0,76% del valore dell’immobile. Tuttavia, con l’introduzione della Legge di Bilancio 2024, questa aliquota è stata incrementata all’1,06%, con l’obiettivo di allinearla alla tassazione degli immobili in Italia. Per gli immobili adibiti a residenza principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si applica un’aliquota ridotta dello 0,4%, con la possibilità di detrarre fino a 200 euro.

Deduzioni e agevolazioni

Un aspetto importante da considerare è la possibilità di dedurre dall’IVIE l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui si trova l’immobile. Inoltre, per gli immobili situati nei Paesi dell’UE o dello Spazio economico europeo che garantiscono uno scambio di informazioni adeguato, è possibile detrarre anche l’eccedenza di imposta reddituale estera non utilizzata come credito Irpef.

IVAFE: Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere, aumenti 2024

L’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere (IVAFE) è un tributo che interessa i residenti fiscali in Italia che possiedono attività finanziarie fuori dai confini nazionali. Queste includono conti correnti, libretti di risparmio e prodotti finanziari vari. Dal 2020, la normativa sull’IVAFE si è estesa anche a enti non commerciali e società semplici residenti in Italia, conformemente agli obblighi di dichiarazione dettati dall’articolo 4 del DL n. 167/1990, conosciuto come monitoraggio fiscale.

La base imponibile per il calcolo dell’IVAFE si basa sul valore di mercato per i prodotti finanziari quotati e sul valore nominale per azioni, obbligazioni e altri strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. Fino al 31 dicembre 2023, l’aliquota era fissata al 2 per mille annuo. Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, si assiste a un significativo aumento, portando l’aliquota al 4 per mille.

Base imponibile e aliquota

Per quanto riguarda la base imponibile dell’IVAFE, questa è determinata dal valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia, come stabilito dall’articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, calcolata al 4 per mille del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio, l’imposta è fissata in misura fissa. È importante notare che dall’IVAFE si può dedurre un credito d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero dove si trovano i prodotti finanziari.

Con le modifiche del 2024, l’aliquota dell’IVAFE, come anticipato, è stata aumentata dal 2 al 4 per mille annuo sui prodotti finanziari detenuti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, secondo il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e sue modifiche. Tuttavia, a seguito del dm del 20 luglio 2023, la Svizzera è stata esclusa dall’elenco dei territori black list, pertanto l’aumento dell’aliquota non riguarderà i titoli detenuti in tale Stato.

Aumento IVAFE 2024: elenco Paesi interessati

L’incremento dell’aliquota riguarda le attività finanziarie detenute nei seguenti Paesi:

  • Alderney;
  • Andorra;
  • Anguilla;
  • Antigua e Barbuda;
  • Antille Olandesi;
  • Aruba;
  • Bahama;
  • Bahrein;
  • Barbados;
  • Belize;
  • Bermuda;
  • Brunei;
  • Costa Rica;
  • Dominica;
  • Emirati Arabi Uniti;
  • Ecuador;
  • Filippine;
  • Gibilterra;
  • Gibuti;
  • Grenada;
  • Guernsey;
  • Hong Kong;
  • Isola di Man;
  • Isole Cayman;
  • Isole Cook;
  • Isole Marshall;
  • Isole Vergini Britanniche;
  • Jersey;
  • Libano;
  • Liberia;
  • Liechtenstein;
  • Macao;
  • Malesia;
  • Maldive;
  • Mauritius;
  • Monserrat;
  • Nauru;
  • Niue;
  • Oman;
  • Panama;
  • Polinesia Francese;
  • Monaco;
  • Sark;
  • Seychelles;
  • Singapore;
  • Saint Kitts and Nevis;
  • Saint Lucia;
  • Saint Vincent e Grenadine;
  • Taiwan;
  • Tonga;
  • Turks e Caicos;
  • Tuvalu;
  • Uruguay;
  • Vanuatu;
  • Samoa.