Cos’è la revisione del processo? Si tratta di un mezzo d’impugnazione straordinario previsto dal codice di procedura penale italiano che ha l’obiettivo di correggere un errore giudiziario che ha visto uno o più soggetti condannati in modo definitivo e irrevocabile.
Nella giornata di ieri infatti la Corte d’Appello di Brescia ha fissato l’udienza per discutere le due richieste di revisione del processo sulla strage di Erba avvenuta nel 2006, in cui vennero assassinate quattro persone e per cui vennero condannati in via definitiva all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi.
La prima richiesta è arrivata direttamente dagli avvocati della coppia condannata. La seconda invece si trova sul tavolo dei giudici per volontà del sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser.
Ora la decisione spetta ai giudici, che il primo marzo, il giorno della nuova udienza, dovranno decidere se avviare il cosiddetto processo di revisione ammettendo l’importanza dei nuovi rilievi presentati dalla difesa oppure decidere di respingere la richiesta.
Da tenere poi in considerazione che a questa possibilità accede un numero molto limitato di casi.
Di fatto questa richiesta non è altro che un nuovo processo istituito soltanto in presenza di argomenti e prove molto forti in grado di sovvertire la decisione di colpevolezza.
Esistono infatti alcuni criteri molto severi che la Corte d’Appello deve seguire per valutare tutti gli argomenti sollevati e decidere l’ammissibilità di queste nuove prove prima di dare inizio ad un eventuale nuovo processo che non in tutti i casi porta allo stravolgimento della condanna.
Cos’è la revisione del processo: come funziona
Nel nostro Paese la richiesta di revisione del processo è regolamentata dall’articolo 630 del codice di procedura penale che ne indica l’iter.
Nell’articolo 632 dello stesso codice si spiega poi chi può presentare la richiesta di revisione del processo. Questa infatti può essere chiesta in prima persona dalla persona condannata ma anche da un suo parente grazie all’intervento della difesa. Infine, la richiesta può anche partire dal procuratore generale presso la Corte d’Appello del distretto dove in principio venne espressa la sentenza di condanna.
La revisione del processo può essere chiesta nel caso in cui dopo la condanna sopravvengano o si scoprano nuove prove che da sole o unite a quelle già valutate siano in grado di dimostrare che il condannato debba essere prosciolto.
Oppure, un altro caso per cui questa si può richiedere è legato alla dimostrazione che la condanna sia avvenuta in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Nel 2011 la Corte Costituzionale ha poi deciso che il processo di revisione possa essere concesso anche in seguito ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Cosa prevede la richiesta
Una volta concessa la revisione del processo, le prove già presentate durante la prima sentenza vengono nuovamente prese in considerazione se non acquisite correttamente durante i primi processi.
Ciò può avvenire per negligenza o deliberata intenzione dell’accusa, tutti elementi che rientrano nell’ambito delle prove nuove insieme alle scoperte avvenute dopo la condanna.
Importante sottolineare che l’unica richiesta ammessa durante la revisione del processo è il proscioglimento.
Non si possono infatti chiedere diminuzioni di pena o sconti, proprio perché l’obiettivo di questa possibilità è quello di correggere le decisioni considerate, alla luce delle nuove prove, del tutto errate.
Cosa potrebbe succedere a Olindo e Rosa
Dopo l’udienza fissata il primo marzo gli scenari che si aprirebbero davanti a Olindo Romano e Rosa Bazzi sarebbero due.
Da un parte la sentenza potrebbe confermare la condanna. Dall’altra potrebbe riconoscere l’innocenza della coppia, arrivando così alla loro assoluzione e liberazione.
Il primo marzo segna così la data in cui si ripartirà per introdurre i nuovi elementi di prova e valutarli alla luce di quelli già acquisiti.
I tempi previsti non saranno lunghissimi proprio perché in questo caso l’iter non prevede l’intera istruttoria. Si parla infatti di tempi tecnici di qualche mese non di più.