Sgravi contributivi al 100% per chi assume beneficiari dell’Assegno di Inclusione. Il nuovo ammortizzatore sociale insieme al Supporto Formazione e Lavoro, sono due misure attive per il 2024; entrambe hanno contribuito ad archiviare il Reddito di Cittadinanza. È importante notare che il nuovo sussidio consente di ottenere importanti sgravi contributivi. Vediamo come.

Assegno di inclusione: nuovi sgravi contributivi

 L’Assegno di Inclusione è la prima misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale prevista per il 2024. Lo strumento è subordinato al perfezionamento di residenza, cittadinanza e soggiorno, oltre che ai requisiti reddituali basati sull’ISEE.

Pertanto, viene richiesta la situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare, oltre alla verifica della condizione essenziale che permette di ricevere il beneficio economico e l’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

La norma prevede il rilascio dell’Assegno di Inclusione alle famiglie nel cui nucleo è presente almeno un membro che soddisfa una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. 

A quanto ammonta l’ADI?

Secondo quanto riportato dall’INPS, il beneficio economico viene erogato come base di integrazione del reddito familiare ed è composto da due quote così suddivise:

  • quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza;
  • quota B per i familiari in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.

 Assegno inclusione: nuovi sgravi contributivi

 Incentivi per chi assume

 Secondo quanto disposto dalla norma, i datori di lavoro privati che ampliano la forza lavoro assumendo i beneficiari dell’Assegno di Inclusione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, hanno diritto all’esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo di 12 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua.

Lo stesso incentivo viene riconosciuto anche per l’assunzione di personale beneficiario dell’ADI con contratto di apprendistato.

Nell’ipotesi di licenziamento nei 24 mesi successivi alla data di assunzione, il datore di lavoro è obbligato alla restituzione dello sgravio fiscale ottenuto, con l’applicazione di sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Assegno di inclusione: sanzioni e decadenza

 Conformemente alle spiegazioni fornite da lavoro.gov.it, è possibile incorrere in sanzioni penali se vengono prodotte dichiarazioni mendaci, presentata falsa documentazione, omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio o di altre informazioni inerenti al rilascio del beneficio economico.

È importante notare che in presenza di dichiarazioni false od omissioni di informazioni indispensabili per il rilascio dell’Assegno di Inclusione, si rischia una pena detentiva da 2 a 6 anni.

In caso di omessa comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio, anche a seguito di attività irregolari o di altre informazioni, si rischia la reclusione da 1 a 3 anni.

Scatta la decadenza dal beneficio e la condanna alla restituzione delle somme percepite indebitamente verso il beneficiario condannato in via definitiva.

Secondo quanto riportato dalla norma, la decadenza dall’Assegno di Inclusione scatta in presenza di una delle seguenti circostanze:

  • non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 4, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
  • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le caratteristiche i cui all’art. 9 del D.L. Lavoro 2023;
  • non rispetta le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.