Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo: con la pubblicazione della circolare n. 2 del 3 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni amministrative per quanto riguarda la normativa relativa alla misura in oggetto e al regime contributivo in capo alla categoria di lavoratori interessata a partire dal 1° gennaio 2024.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo ed, in particolare, a chi spetta, quali sono i requisiti necessari, nonché come e quando fare domanda per beneficiare della misura.

Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo: a chi spetta? Ecco quali sono i soggetti beneficiari

L’art. 1 del sopra citato decreto legislativo n. 175 del 2023 prevede che l’indennità di discontinuità possa essere erogata ai seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • i lavoratori autonomi e quelli che operano con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.);
  • i lavoratori dipendenti che operano con un contratto di lavoro a tempo determinato e che prestano attività artistica o tecnica che è collegata in maniera diretta con la produzione e la realizzazione di uno spettacolo (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997);
  • i lavoratori dipendenti che operano con un contratto di lavoro a tempo determinato e che prestano attività al di fuori delle ipotesi che abbiamo elencato durante il corso del punto precedente (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997). Nello specifico, ecco quali sono i soggetti individuati come beneficiari dell’indennità di discontinuità da un apposito decreto adottato il 25 luglio 2023 adottato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS):
    • gli operatori di cabine di sale cinematografiche;
    • gli impiegati amministrativi e tecnici che operano in qualità di lavoratori dipendenti presso gli enti e le imprese esercenti pubblici spettacoli, le imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, le imprese di produzione cinematografica, doppiaggio e stampa;
    • le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti che operano in qualità di lavoratori dipendenti presso le imprese di cui al punto precedente;
    • gli impiegati e gli operai che operano in qualità di lavoratori dipendenti presso le imprese di spettacoli viaggianti;
    • i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
  • i lavoratori che operano con un contratto di lavoro intermittente e che non sono titolari dell’indennità di disponibilità prevista dall’art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.

Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo: ecco quali sono i requisiti necessari

Ecco qui di seguito i requisiti necessari per beneficiare dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo:

  • la cittadinanza italiana, di un altro Stato membro dell’Unione Europea (UE) oppure di un Paese terzo, a patto che il richiedente sia regolarmente soggiornante all’interno del territorio italiano;
  • la residenza in Italia da almeno un anno;
  • un reddito ai fini IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) di importo pari o inferiore a 25.000 euro durante il corso dell’anno precedente a quello relativo alla presentazione della domanda;
  • almeno settanta giornate di contribuzione versate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • un reddito prevalente relativo alle attività che prevedono l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • l’assenza di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato durante il corso dell’anno precedente a quello relativo alla presentazione della domanda;
  • il mancato percepimento di alcune trattamento pensionistico diretto.

Come e quando fare domanda?

La domanda deve essere presentata a partire dal 15 gennaio 2024 attraverso il servizio online “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo” presente sul sito web dell’INPS, previa autenticazione tramite le proprie credenziali:

In alternativa, l’istanza può essere inviata tramite i servizi offerti dagli Istituti di Patronato oppure mediante il Contact Center dell’INPS.