Nella Legge di Bilancio del 2024, un emendamento ha introdotto la terza rata dell’Imposta Municipale Unica (IMU) con scadenza fissata per febbraio 2024. Chi è tenuto a effettuare il pagamento del conguaglio IMU del 2024?
Per il solo anno di imposta 2023, è stata concessa un’estensione dei termini per i Comuni per comunicare le aliquote IMU da applicare. Questo potrebbe comportare, per molti contribuenti, un aumento retroattivo dell’imposta da versare.
La terza rata dell’IMU scade il 29 febbraio 2024, come stabilito da un emendamento alla Legge di Bilancio del 2024.
Chi deve pagare il conguaglio Imu a febbraio 2024?
Nel corso del 2023, ben 211 amministrazioni comunali non sono state in grado di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) entro i tempi previsti le deliberazioni sulle aliquote IMU del 2023. Di solito, quando i termini non vengono rispettati, si applicano le aliquote dell’anno precedente. Tuttavia, è stata introdotta una deroga solo per l’anno d’imposta 2023, al fine di evitare squilibri finanziari.
L’IMU è un’imposta applicata su immobili (ad eccezione della prima casa non di lusso), terreni edificabili e agricoli.
Di solito, viene pagata in due rate: la prima, entro giugno, viene calcolata dal contribuente utilizzando le aliquote stabilite dal Comune nell’anno precedente. Questa prima rata corrisponde al 50% dell’imposta.
La seconda rata, con scadenza il 16 dicembre (posticipata al 18 dicembre per il 2023 perché il 16 era un sabato), deve essere calcolata applicando le nuove aliquote decise dal Comune e inviate entro il 14 ottobre di ogni anno al MEF per la pubblicazione online.
I Comuni che desiderano modificare le aliquote devono deliberare in tal senso e comunicarle al Ministero dell’Economia, il quale deve pubblicarle online entro il 28 ottobre di ogni anno. Se non viene comunicata alcuna delibera, si applicano le aliquote dell’anno precedente, questa è la regola generale.
Con l’emendamento alla Legge di Bilancio del 2024 (articolo 1, commi 72-74 legge 213 del 2023), viene stabilito che le deliberazioni sulle aliquote e le tariffe inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 sono considerate tempestive. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite per acquisire efficacia è stato fissato al 15 gennaio 2024.
Questo emendamento costituisce una deroga all’articolo 15-ter del Decreto Legge n. 201/2011 e agli articoli 1, commi 762 e 767 della Legge n. 160/2019.
Quando pagare la terza rata dell’Imu 2024?
In circa 200 Comuni, che non sono stati in grado di approvare tempestivamente le deliberazioni con le aliquote IMU, i cittadini potrebbero dover affrontare il pagamento di una terza rata a titolo di conguaglio.
In questo contesto, l’emendamento adottato stabilisce che la differenza positiva tra l’importo dell’Imposta Municipale Unica pagata entro il 18 dicembre 2023 e quella effettivamente dovuta in base alle nuove aliquote, dovrà essere saldata senza interessi e sanzioni entro il 29 febbraio 2024 (comma 73, articolo 1, legge 213/2023).
Se, al contrario, il saldo è negativo, indicando che il Comune ha deciso di ridurre l’aliquota, il rimborso dell’eccedenza sarà effettuato secondo le procedure ordinarie.
Vuoi verificare se il Comune di tuo interesse ha adottato tale deliberazione? Segui il collegamento. Se non trovi la deliberazione del 2023, ti invitiamo a controllare nuovamente dopo il 15 gennaio 2024 per verificare se è necessario effettuare il pagamento della terza rata IMU a titolo di conguaglio o se hai diritto a un rimborso.
Come calcolare la terza rata Imu 2024?
L’importo da versare con la terza rata dell’Imposta Municipale Unica (IMU) entro il 29 febbraio 2024 dipende dalle decisioni prese singolarmente da ciascuna amministrazione e, ovviamente, dalla rendita catastale dell’immobile. Tali importi potrebbero tuttavia risultare significativi.
Un’analisi delle possibili implicazioni finanziarie è stata condotta dall’associazione dei consumatori Altroconsumo. Quest’ultima ha considerato come caso di studio un Comune che, negli anni passati, ha applicato un’aliquota minima del 0,86% e che, per l’anno 2023, ha deciso, in ritardo, di imporre un’aliquota del 1,06%.
Nell’esempio preso in considerazione, si ipotizza che l’immobile soggetto all’IMU abbia una rendita catastale di 750 euro e una base imponibile di 126.000 euro. Si ricorda che la base imponibile IMU è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% e successivamente moltiplicata per il coefficiente catastale specifico.
Il coefficiente catastale IMU varia a seconda della categoria dell’immobile:
- 160 per edifici classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per edifici classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per edifici classificati nelle categorie A/10 e D/5;
- 65 per edifici classificati nel gruppo catastale D, eccetto quelli nella categoria D/5;
- 55 per edifici classificati nella categoria C/1. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è determinata dal valore di mercato. Per i terreni agricoli, la base imponibile IMU è calcolata partendo dal reddito dominicale, rivalutato al 25% e successivamente moltiplicato per 135.
Nel caso esaminato, chi è soggetto passivo dell’IMU ha già pagato due rate da 542 euro (entro il 16 giugno 2023 e il 18 dicembre 2023), utilizzando l’aliquota base dell’anno precedente (2022).
La differenza ancora dovuta ammonta a 252 euro. Questo, ovviamente, rappresenta solo un esempio e l’importo potrebbe variare. L’imposta deve essere saldata utilizzando il modello F24.