Quando si considera l’acquisto di un buono fruttifero postale o un libretto di risparmio, è cruciale tenere a mente la data di scadenza di entrambi. Bisogna infatti considerare che alla scadenza dei 10 anni di validità, anche il diritto di riscuotere le somme investite decade, causando la perdita del denaro versato.

Buoni fruttiferi postali, cosa succede alla scadenza?

La scadenza del titolo rappresenta il momento in cui smette di generare interessi, diventando di fatto non redditizio. Da questa data in poi, il risparmiatore può richiedere il rimborso direttamente presso un ufficio postale.

Solitamente, la data di scadenza è indicata sul retro del documento e nel relativo foglio informativo. Dagli anni 2000, molti investitori dei buoni fruttiferi postali hanno trovato la dicitura generica “a termine”, introdotta con il decreto ministeriale del 19 dicembre 2000, che ha generato confusione. Questa dicitura si riferisce a due tipologie di prodotti:

  • I buoni ordinari della serie A1 con una durata di vent’anni;
  • I buoni a termine della serie AA1, con una scadenza limitata a pochi anni, indicata dalla dicitura “a termine” sul buono.

Molti investitori, inconsapevoli dell’esistenza di prodotti con scadenza limitata, non hanno riscosso i propri buoni, scoprendo successivamente di aver superato il termine di prescrizione di dieci anni. Nel periodo compreso tra il 2020 e il 2021, circa 367.000 buoni fruttiferi postali sono caduti in prescrizione, causando una perdita complessiva di circa 404 milioni di euro per gli investitori. Questo ha portato l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) ad avviare, nel mese di ottobre 2022, un’indagine su pratiche commerciali scorrette presumibilmente adottate da Poste italiane.

Quando un buono fruttifero postale va in prescrizione?

Come per tutti gli altri titoli di Stato, anche i buoni fruttiferi seguono una regola ferrea: dopo dieci anni dalla loro scadenza, non possono più essere rimborsati. La prescrizione, un concetto legale regolato dall’articolo 2946 del Codice Civile, è l’istituto che disciplina questa condizione.

La prescrizione è un termine temporale stabilito dalla legge, entro il quale il detentore del titolo ha il diritto di richiedere il rimborso del capitale investito e degli interessi accumulati.

Nel caso specifico dei buoni fruttiferi postali, la prescrizione è regolamentata dall’articolo 6-ter del Decreto Legge n. 269, successivamente convertito nella Legge n. 326/2003. Dopo dieci anni dalla loro scadenza, i titolari perdono il diritto di richiedere il rimborso del capitale e degli interessi. Tuttavia, la gestione dei buoni con prescrizione varia a seconda della data di emissione:

  • I titoli emessi fino al 13 aprile 2001 confluiscono direttamente nelle casse statali.
  • I titoli emessi a partire dal 14 aprile 2001 rientrano nel Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

È importante distinguere tra i buoni fruttiferi emessi in forma cartacea e quelli dematerializzati per quanto riguarda la prescrizione. I buoni dematerializzati non possono cadere in prescrizione poiché vengono rimborsati automaticamente alla scadenza, con l’importo accreditato direttamente sul conto corrente del possessore.