Con la pubblicazione del messaggio n. 27 del 3 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro, ai fini del pagamento del beneficio economico relativo alla misura denominata “Supporto per la Formazione e il Lavoro” (SFL).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 103 del 4 maggio 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto viene disposto all’interno del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 108 dell’8 agosto 2023, nonché a quanto è stato comunicato in precedenza dall’Istituto tramite la circolare n. 77 del 29 agosto 2023.

Supporto per la formazione e il lavoro: l’INPS comunica le istruzioni per ricevere il pagamento del beneficio economico

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, il sopra citato decreto legge n. 48 del 2023 ha definito quelle che sono le modalità di accesso alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro.

Tale beneficio economico, nello specifico, viene riconosciuto solamente in seguito alla partecipazione del soggetto interessato ad un percorso di attivazione lavorativa.

In particolare, la normativa in oggetto richiedere l’effettuazione dei seguenti passaggi ai fini della partecipazione ad un percorso formativo o ad altra iniziativa di attivazione lavorativa:

  • l’iscrizione al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
  • la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD) oppure la sottoscrizione o l’aggiornamento del Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l’Impiego.

Inoltre, le istruzioni per quanto riguarda le modalità di accesso e di ricezione del pagamento della misura del Supporto per la formazione e il lavoro sono state fornite da parte dell’INPS attraverso la pubblicazione della circolare n. 77 del 29 agosto 2023.

Nello specifico, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato il dettaglio in merito alle modalità di registrazione delle iniziative di politica attiva all’interno del SIISL, con la specificazione dei dati che devono essere indicati al suo interno tra i quali figurano anche la data di inizio e la data di fine del percorso di formazione.

Al contrario, invece, qualora il soggetto richiedente non sia a conoscenza della data in cui terminerà il corso al quale partecipa, allora quest’ultima dovrà essere comunicata in maniera tempestiva entro lo stesso mese in cui avviene la conclusione.

Per tutta la durata dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro i soggetti beneficiari riceveranno un beneficio economico di importo pari a 350 euro mensili, per un periodo massimo di 12 mesi, in caso di iscrizione ai seguenti percorsi:

  • orientamento specialistico;
  • accompagnamento al lavoro;
  • attivazione del tirocinio;
  • incontro tra domanda e offerta;
  • avviamento a formazione;
  • sostegno alla mobilità territoriale;
  • lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
  • supporto all’autoimpiego;
  • servizio civile universale.

Il funzionamento del SIISL

Prima di procedere con il pagamento del beneficio economico relativo alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro, il SIISL effettua la lettura della Scheda Anagrafica Professionale (SAP) del soggetto interessato, presente all’interno della sezione “Beneficiari ADI ed SFL” del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU).

Tale lettura, in particolare, viene effettuata con le seguenti tempistiche:

  • entro 2 ore dal momento in cui viene inviato il PAD al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • quando viene ricevuta una notifica di modifica da parte dell’ANPAL;
  • il primo giorno del mese sulla competenza del mese precedente;
  • il giorno 17 del mese sulla competenza del mese in corso.