Sgravio contributivo contratti di solidarietà: con la pubblicazione del messaggio n. 5 del 2 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda le modalità di recupero degli sgravi in favore delle imprese ammesse con periodi di CIGS conclusi entro il 31 marzo 2023, i quali sono stati finanziati tramite le risorse valide per l’anno 2021.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 6 del decreto legge n. 510 del 1° ottobre 1996, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996.
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato comunicato in precedenza dall’Istituto attraverso la pubblicazione della circolare n. 40 del 5 aprile 2023, nonché da quanto è stato precedentemente disposto dall’art. 1 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, dall’art. 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, e dal decreto legge n. 2 del 27 settembre 2017.
Sgravio contributivo contratti di solidarietà: l’elenco delle imprese ammesse alla fruizione
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, tramite la sopra citata circolare n. 40 del 5 aprile 2023, l’INPS ha fornito le istruzioni operative in merito alla possibilità di beneficio dello sgravio contributivo previsto in caso di contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria).
Tale beneficio fiscale, nello specifico, viene riconosciuto a quelle imprese ai quali si riferiscono i decreti direttoriali di autorizzazione che sono stati adottati da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), e per le quali i periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 giugno 2022.
Dopodiché, tramite la pubblicazione del messaggio in oggetto l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha deciso di pubblicare un elenco in cui sono specificate tutte quelle imprese che sono ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo collegato ai contratti di solidarietà, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 31 marzo 2023.
In particolare, l’elenco delle imprese ammesse è stato pubblicato da parte dell’INPS all’interno dell’Allegato n. 1 al messaggio in questione.
Pertanto, le imprese che sono state individuate tra le beneficiare della misura potranno usufruire delle riduzioni contributive che sono previste dalle disposizioni legislative contenute all’interno dell’art. 6 del decreto legge n. 510 del 1996, attraverso l’utilizzo delle operazioni di conguaglio che andremo a specificare durante il corso del paragrafo successivo.
Per quanto riguarda gli importi esatti delle somme che andranno conguagliate dalle imprese beneficiarie, queste ultime dovranno seguire le istruzioni che sono state fornite in precedenza da parte dell’Istituto all’interno del paragrafo n. 3 e del paragrafo n. 4 della circolare n. 40 del 2023, tenendo conto del limite massimo dello sgravio contributivo che è stato stabilito dai decreti direttoriali di autorizzazione del MLPS e che è stato comunicato alle imprese stesse.
Le istruzioni INPS per la compilazione del flusso Uniemens
Le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo collegato ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS devono procedere con la compilazione dei propri importi spettanti all’interno del flusso Uniemens.
Nello specifico, i datori di lavoro interessati dovranno indicare i seguenti elementi all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>:
- nell’elemento <CausaleACredito> deve essere inserito il codice causale già in uso “L990”, recante “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;
- nell’elemento <SommaACredito> deve essere inserito il relativo importo.