Indennità antitubercolari INPS: con la pubblicazione della circolare n. 3 del 3 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per quanto riguarda l’anno 2024.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno degli artt. 1 e 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023, il quale è stato adottato da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS).

Indennità antitubercolari INPS: l’Istituto comunica la variazione degli importi a partire dal 1° gennaio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal recente decreto del 20 novembre 2023, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 279 del 29 novembre 2023, l’INPS ha aggiornato gli importi delle indennità antitubercolari che sono previste per l’anno 2024.

A tal proposito, secondo quanto è previsto dall’art. 4 della legge n. 419 del 6 agosto 1975 e dall’art. 2, comma 2, della legge n. 88 del 4 marzo 1987, tali importi sono collegati al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Nello specifico, le disposizioni legislative in oggetto hanno apportato le seguenti variazioni per quanto riguarda la perequazione delle pensioni per l’anno 2023 e per l’anno 2024:

  • la percentuale di variazione ai fini del calcolo relativo alla perequazione delle pensioni per quanto riguarda l’anno 2022 è fissata in maniera definitiva in misura pari a +8,1 a partire dal 1° gennaio 2023 (art. 1 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023);
  • la percentuale di variazione ai fini del calcolo relativo alla perequazione delle pensioni per quanto riguarda l’anno 2023 è fissata in maniera provvisoria in misura pari a +5,4 a partire dal 1° gennaio 2024 (art. 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023).

Pertanto, ecco qui di seguito quelli che sono gli importi previsti a partire dal 1° gennaio 2023:

  • l’indennità giornaliera che spetta agli assistiti in qualità di assicurati è pari a 14,87 euro;
  • l’indennità giornaliera che spetta agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o ai titolari di rendita e ai loro familiari che possono beneficiare delle prestazioni antitubercolari è pari a 7,44 euro;
  • l’indennità post-sanatoriale giornaliera che spetta agli assistiti in qualità di assicurati è pari a 24,78 euro;
  • l’indennità post-sanatoriale giornaliera che spetta agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o ai titolari di rendita e ai loro familiari che possono beneficiare delle prestazioni antitubercolari è pari a 12,39 euro;
  • l’assegno di cura o di sostentamento mensile è pari a 99,98 euro.

Ecco, invece, quali sono i nuovi importi aggiornati a partire dal 1° gennaio 2024:

  • l’indennità giornaliera che spetta agli assistiti in qualità di assicurati è pari a 15,67 euro;
  • l’indennità giornaliera che spetta agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o ai titolari di rendita e ai loro familiari che possono beneficiare delle prestazioni antitubercolari è pari a 7,84 euro;
  • l’indennità post-sanatoriale giornaliera che spetta agli assistiti in qualità di assicurati è pari a 26,12 euro;
  • l’indennità post-sanatoriale giornaliera che spetta agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o ai titolari di rendita e ai loro familiari che possono beneficiare delle prestazioni antitubercolari è pari a 13,06 euro;
  • l’assegno di cura o di sostentamento mensile è pari a 105,38 euro.